Cassazione Penale, Sentenza n. 36552/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di terreni e strutture nell'ambito di un campeggio balneare. Contestano: 1) l'applicazione dell'art. 3, lett. e.5) del TUE (D.P.R. 6/6/2001 n.380) nella versione novellata, ritenendo che le case mobili rientrino nell'eccezione che esclude la necessità del permesso di costruire quando collocate in strutture ricettive all'aperto anche "in via continuativa"; sostengono quindi assenza di fumus per il reato di lottizzazione abusiva per mancata sussistenza della precarietà strutturale e funzionale; 2) l'erronea qualificazione penale dello scarico di acque dalla piscina, deducendo che esiste un impianto di declorazione funzionante e che non è stato accertato alcuno scarico nella rete fognaria, con censura di travisamento probatorio della fattura depositata.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. In particolare: sulla lottizzazione abusiva il Collegio ha ritenuto correttamente interpretata la lett. e.5) del TUE, spiegando che la deroga al permesso di costruire è eccezionale e richiede la sussistenza della precarietà strutturale (assenza di collegamenti permanenti al terreno, meccanismi di rotazione ecc.) e della precarietà funzionale (destinazione effettiva a sosta/soggiorno turistico con alternanza di ospiti). Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato elementi oggettivi di stabilità delle unità (fissazione al suolo, collegamenti alle utenze, mancato spostamento, contratti annuali), idonei a configurare una stabile trasformazione del territorio. Sul profilo dello scarico abusivo la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché esso verte su valutazioni di fatto e sul travisamento probatorio della fattura: tali questioni non sono sindacabili in cassazione nel rito del riesame, essendo ammessa la censura in cassazione solo per violazione di legge o inesistenza/mera apparenza della motivazione.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TUE), art. 3, comma 1, lett. e.5)
"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti"
La Corte ha interpretato la norma nella pp. tradizionale: la deroga al permesso di costruire è eccezionale e richiede sia precarietà strutturale (assenza di collegamenti permanenti, amovibilità) sia precarietà funzionale (destinazione a sosta/soggiorno turistico con alternanza degli ospiti). L'espressione "in via continuativa" non autorizza l'uso stabile e permanente come residenza continuativa senza titolo abilitativo
La modifica normativa non ha eliminato la necessità di valutare precarietà strutturale e funzionale; non consente trasformazioni permanenti del territorio senza titolo
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (precedente formulazione lett. e.5)
Rilevata per confronto storico/razionale: la novella del 2020 è stata interpretata in continuità con i principi già richiamati dalla disciplina precedente
Corte costituzionale, sentenze n. 278/2010 e n. 189/2014
Richiamate per i principi secondo cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e il discrimine è dato dalla precarietà strutturale e funzionale
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestri è ammesso solo per violazione di legge
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
In cassazione è sindacabile come vizio della motivazione solo l'inesistenza o la mera apparente motivazione, non la semplice illogicità; valutazioni di fatto e apprezzamento delle prove sono in linea di principio non sindacabili
Massime di principio
- La presenza di manufatti formalmente mobili non esclude l'obbligo del permesso di costruire se risultano stabilmente collegati al suolo, privi di meccanismi di amovibilità effettiva o destinati a uso non temporaneo: il giudice valuterà gli elementi materiali (fissazioni, collegamenti alle utenze, mancato spostamento, contratti) per definire la precarietà strutturale e funzionale
- La locuzione "in via continuativa" riferita alle strutture ricettive va intesa come possibile continuità dell'attività ricettiva (soste/soggiorni turistici susseguenti) e non come autorizzazione a creare residenze stabili e permanenti prive di titolo
- Le valutazioni tecniche e probatorie (es. funzionamento di impianti di declorazione, rilevazioni di scarichi) sono questioni di fatto riservate al giudice del merito e difficilmente sindacabili in cassazione nel rito del riesame, salvo vizio di motivazione inesistente o puramente apparente
- In caso di sospetto scarico di acque non assimilabili alle reflue domestiche, è necessario l'accertamento tecnico sulla presenza o meno di trattamenti preventivi e sulle modalità di scarico; l'assenza di autorizzazione allo scarico può costituire profilo penalmente rilevante se gli scarichi non rientrano nelle esenzioni normative
- Nel giudizio cautelare (sequestro preventivo) il fumus del reato viene valutato sulla base degli elementi disponibili; per ribaltare tale valutazione in sede di cassazione occorre dedurre violazione di legge o motivazione del provvedimento priva di ogni apparenza
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