Cassazione Penale, Sentenza n. 37890/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per porto e detenzione di arma aggravato ex art. 416-bis.1 c.p.. Le censure hanno riguardato: a) la mancata trasmissione integrale del DVD con i filmati di videosorveglianza utilizzati per l'adozione della misura; b) la contestata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 (metodo mafioso), ritenuta dai difensori non configurabile nei fatti; c) la presunta illogicita' e contraddittorieta' della motivazione sullo sfasamento dell'orario impresso sui filmati e sulle modalita' di accertamento di polizia giudiziaria; d) la richiesta di sostituzione della misura custodiale con una meno afflittiva (arresti domiciliari o braccialetto elettronico), anche in ragione della giovane età e della presunta incensuratezza di taluni indagati.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che il pubblico ministero non e' obbligato a trasmettere i supporti informatici quando gli esiti delle videoriprese sono riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria e i fotogrammi rilevanti sono versati agli atti; ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale sul rilievo dell'aggravante ex art. 416-bis.1, avendo le modalita' esecutive della condotta (spedizione punitiva in pieno giorno, a volto scoperto, con uso di armi) carattere idoneo ad evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; ha ritenuto non viziata la verifica dello sfasamento orario effettuata dalla polizia giudiziaria e ha affermato che l'estrapolazione di fotogrammi dal DVR non costituisce accertamento tecnico irripetibile; ha giudicato adeguata la valutazione sulle esigenze cautelari (pericolo concreto di recidiva, contesto criminale, disponibilita' di armi e inidoneita' degli arresti domiciliari con braccialetto). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e disposto l'invio della copia del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari dove sono ristretti.
Norme richiamate
L'aggravante puo' essere applicata quando le modalita' esecutive del fatto evochino, in concreto, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; non richiede necessariamente l'appartenenza a un'associazione mafiosa.
Richiamata per chiarire che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e' autonoma rispetto alla configurazione dell'associazione mafiosa, potendosi applicare anche a soggetti estranei al reato associativo se le modalita' evocano il metodo mafioso.
art. 309 cod. proc. pen. (comma 5)
Il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i supporti informatici con le videoriprese nel riesame quando gli esiti delle visioni sono adeguatamente riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria e sono prodotti i fotogrammi rilevanti.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Richiamata la presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari; spetta ai ricorrenti dimostrare l'attenuazione o cessazione di tali esigenze.
artt. 359 e 360 cod. proc. pen.
Gli artt. relativi all'accertamento tecnico e alle operazioni peritali non sono automaticamente violati dalla mera acquisizione e visione del DVR; l'estrapolazione di fotogrammi non ha natura di accertamento tecnico irripetibile che richieda le forme degli artt. 359-360.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Richiamati con riferimento ai motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio della motivazione); la Corte ha valutato che le censure non costituiscono vizi impeditivi dell'ordinanza impugnata.
Norma relativa alla modificazione della misura cautelare; il ricorso generico sulla mancata sostituzione della misura e sulla giovane eta' e incensuratezza e' stato ritenuto insufficiente a ribaltare la valutazione del giudice del merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'inoltro della copia del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari onde informare sulle decisioni che non comportano remissione in libertà.
Massime di principio
- La trasmissione del supporto video non e' sempre obbligatoria in sede di riesame se l'annotazione di polizia giudiziaria riporta gli esiti della visione e sono versati fotogrammi significativi: la mancata produzione del DVR non costituisce automaticamente vizio quando il contenuto essenziale e' già documentato.
- L'estrapolazione di fotogrammi da un DVR e la loro utilizzazione nel procedimento non costituiscono, di per se', un accertamento tecnico irripetibile che richieda le formalita' degli artt. 359-360 c.p.p.
- La qualifica dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. si fonda sulle modalita' esecutive e sull'effetto intimidatorio concreto della condotta: non e' necessario dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa per applicare l'aggravante.
- Le discrepanze temporali rilevate sui file di videosorveglianza vanno valutate con riferimento alla prova complessiva e possono essere accertate con verifiche empiriche; non bastano contestazioni formali prive di elementi che dimostrino la manipolazione sostanziale del supporto.
- In sede di controllo giurisdizionale sulle misure cautelari la Corte di legittimita' ha un potere limitato: non puo' rivedere liberamente la valutazione del merito su attendibilita' delle fonti e pesi probatori, ma solo verificare la logicita' e la congruita' della motivazione.
- La presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) impone al ricorrente di fornire elementi idonei a dimostrarne il venir meno; fattori come disponibilita' di armi, modalita' esecutive violente e radicamento nel contesto criminale rafforzano la necessità della custodia.
- La giovane eta' e l'assenza di precedenti non escludono automaticamente la custodia in carcere se sussistono elementi indicativi di pericolosita' concreta e di adesione a logiche criminali violente: la misura dev'essere valutata nel complesso probatorio.
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