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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37890/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per porto e detenzione di arma aggravato ex art. 416-bis.1 c.p.. Le censure hanno riguardato: a) la mancata trasmissione integrale del DVD con i filmati di videosorveglianza utilizzati per l'adozione della misura; b) la contestata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 (metodo mafioso), ritenuta dai difensori non configurabile nei fatti; c) la presunta illogicita' e contraddittorieta' della motivazione sullo sfasamento dell'orario impresso sui filmati e sulle modalita' di accertamento di polizia giudiziaria; d) la richiesta di sostituzione della misura custodiale con una meno afflittiva (arresti domiciliari o braccialetto elettronico), anche in ragione della giovane età e della presunta incensuratezza di taluni indagati.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che il pubblico ministero non e' obbligato a trasmettere i supporti informatici quando gli esiti delle videoriprese sono riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria e i fotogrammi rilevanti sono versati agli atti; ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale sul rilievo dell'aggravante ex art. 416-bis.1, avendo le modalita' esecutive della condotta (spedizione punitiva in pieno giorno, a volto scoperto, con uso di armi) carattere idoneo ad evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; ha ritenuto non viziata la verifica dello sfasamento orario effettuata dalla polizia giudiziaria e ha affermato che l'estrapolazione di fotogrammi dal DVR non costituisce accertamento tecnico irripetibile; ha giudicato adeguata la valutazione sulle esigenze cautelari (pericolo concreto di recidiva, contesto criminale, disponibilita' di armi e inidoneita' degli arresti domiciliari con braccialetto). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e disposto l'invio della copia del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari dove sono ristretti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante puo' essere applicata quando le modalita' esecutive del fatto evochino, in concreto, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; non richiede necessariamente l'appartenenza a un'associazione mafiosa.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata per chiarire che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e' autonoma rispetto alla configurazione dell'associazione mafiosa, potendosi applicare anche a soggetti estranei al reato associativo se le modalita' evocano il metodo mafioso.

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 5)

    Il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i supporti informatici con le videoriprese nel riesame quando gli esiti delle visioni sono adeguatamente riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria e sono prodotti i fotogrammi rilevanti.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    Richiamata la presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari; spetta ai ricorrenti dimostrare l'attenuazione o cessazione di tali esigenze.

  • artt. 359 e 360 cod. proc. pen.

    Gli artt. relativi all'accertamento tecnico e alle operazioni peritali non sono automaticamente violati dalla mera acquisizione e visione del DVR; l'estrapolazione di fotogrammi non ha natura di accertamento tecnico irripetibile che richieda le forme degli artt. 359-360.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Richiamati con riferimento ai motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio della motivazione); la Corte ha valutato che le censure non costituiscono vizi impeditivi dell'ordinanza impugnata.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla modificazione della misura cautelare; il ricorso generico sulla mancata sostituzione della misura e sulla giovane eta' e incensuratezza e' stato ritenuto insufficiente a ribaltare la valutazione del giudice del merito.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposto l'inoltro della copia del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari onde informare sulle decisioni che non comportano remissione in libertà.

Massime di principio

  • La trasmissione del supporto video non e' sempre obbligatoria in sede di riesame se l'annotazione di polizia giudiziaria riporta gli esiti della visione e sono versati fotogrammi significativi: la mancata produzione del DVR non costituisce automaticamente vizio quando il contenuto essenziale e' già documentato.
  • L'estrapolazione di fotogrammi da un DVR e la loro utilizzazione nel procedimento non costituiscono, di per se', un accertamento tecnico irripetibile che richieda le formalita' degli artt. 359-360 c.p.p.
  • La qualifica dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. si fonda sulle modalita' esecutive e sull'effetto intimidatorio concreto della condotta: non e' necessario dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa per applicare l'aggravante.
  • Le discrepanze temporali rilevate sui file di videosorveglianza vanno valutate con riferimento alla prova complessiva e possono essere accertate con verifiche empiriche; non bastano contestazioni formali prive di elementi che dimostrino la manipolazione sostanziale del supporto.
  • In sede di controllo giurisdizionale sulle misure cautelari la Corte di legittimita' ha un potere limitato: non puo' rivedere liberamente la valutazione del merito su attendibilita' delle fonti e pesi probatori, ma solo verificare la logicita' e la congruita' della motivazione.
  • La presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) impone al ricorrente di fornire elementi idonei a dimostrarne il venir meno; fattori come disponibilita' di armi, modalita' esecutive violente e radicamento nel contesto criminale rafforzano la necessità della custodia.
  • La giovane eta' e l'assenza di precedenti non escludono automaticamente la custodia in carcere se sussistono elementi indicativi di pericolosita' concreta e di adesione a logiche criminali violente: la misura dev'essere valutata nel complesso probatorio.

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