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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34923/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 2 ottobre 2025 della Corte d’appello di Campobasso, che lo aveva condannato per evasione. Il testo non riporta il contenuto specifico dei singoli motivi di ricorso; dà conto soltanto delle questioni cui essi si riferivano: offensività della condotta, non tenuità dell’offesa e misura del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproducevano profili già esaminati e respinti dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché i motivi non erano consentiti in sede di legittimità: riproponevano questioni già adeguatamente vagliate e disattese in appello, con argomentazioni ritenute corrette, puntuali e coerenti con le emergenze acquisite, prive di manifeste incongruenze logiche. La valutazione di merito sulla rilevanza offensiva della condotta, sulla non tenuità dell’offesa e sulla misura della pena non è stata quindi rimessa in discussione. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il dispositivo disponibile è interrotto dopo la formula «e condann», perciò non è possibile determinare dal testo l’ulteriore contenuto della condanna accessoria.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    alla ritenuta offensività della condotta di evasione contestata

    La disposizione è riferibile al reato di evasione indicato nella decisione; il testo non ne espone ulteriori elementi interpretativi.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta le statuizioni conseguenti previste dall’art. 616 c.p.p.; il dispositivo trasmesso non consente di precisarne integralmente il contenuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze e coerente con le risultanze acquisite, senza manifeste incongruenze logiche.
  • La valutazione di merito sull’offensività della condotta, sulla non tenuità dell’offesa e sulla misura del trattamento sanzionatorio non può essere utilmente contestata in cassazione mediante la mera riproposizione di doglianze già vagliate, in assenza di manifeste incongruenze logiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

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