Cassazione Penale, Ordinanza n. 34923/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 2 ottobre 2025 della Corte d’appello di Campobasso, che lo aveva condannato per evasione. Il testo non riporta il contenuto specifico dei singoli motivi di ricorso; dà conto soltanto delle questioni cui essi si riferivano: offensività della condotta, non tenuità dell’offesa e misura del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproducevano profili già esaminati e respinti dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché i motivi non erano consentiti in sede di legittimità: riproponevano questioni già adeguatamente vagliate e disattese in appello, con argomentazioni ritenute corrette, puntuali e coerenti con le emergenze acquisite, prive di manifeste incongruenze logiche. La valutazione di merito sulla rilevanza offensiva della condotta, sulla non tenuità dell’offesa e sulla misura della pena non è stata quindi rimessa in discussione. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il dispositivo disponibile è interrotto dopo la formula «e condann», perciò non è possibile determinare dal testo l’ulteriore contenuto della condanna accessoria.
Norme richiamate
alla ritenuta offensività della condotta di evasione contestata
La disposizione è riferibile al reato di evasione indicato nella decisione; il testo non ne espone ulteriori elementi interpretativi.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità comporta le statuizioni conseguenti previste dall’art. 616 c.p.p.; il dispositivo trasmesso non consente di precisarne integralmente il contenuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze e coerente con le risultanze acquisite, senza manifeste incongruenze logiche.
- La valutazione di merito sull’offensività della condotta, sulla non tenuità dell’offesa e sulla misura del trattamento sanzionatorio non può essere utilmente contestata in cassazione mediante la mera riproposizione di doglianze già vagliate, in assenza di manifeste incongruenze logiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34891/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34906/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34914/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34915/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34916/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34917/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →