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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09594/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato contro la sentenza della Corte di appello di Lecce del 21 febbraio 2025. Con un unico motivo si deduceva il vizio di motivazione in relazione a tre profili della decisione di merito: l'affermazione della responsabilità penale, il giudizio di equivalenza tra circostanze ex art. 69 c.p. e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il motivo era esposto in modo disordinato, generico e caotico, tale da non consentire un ordinato inquadramento delle censure nei vizi di legittimità deducibili ex art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato quale oggetto della censura sul giudizio di equivalenza tra circostanze, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato quale oggetto della censura sul diniego della particolare tenuità del fatto, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica la griglia dei vizi di legittimità deducibili; il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono state ricondotte in modo ordinato e ragionato a tali vizi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve articolare censure riconducibili in modo chiaro e ordinato ai vizi di legittimità tipizzati dall'art. 606 c.p.p.; una esposizione confusa, generica o disorganica non consente l'esame del merito e comporta l'inammissibilità.
  • Quando il motivo di ricorso mescola in modo indistinto doglianze sulla responsabilità, sul trattamento delle circostanze e sulla particolare tenuità del fatto, senza specifica e razionale critica della motivazione impugnata, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, in assenza di una causa esimente dalla colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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