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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31554/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la conferma di condanna per detenzione di stupefacenti (grammi 1,8 di cocaina divisi in cinque confezioni). Motivi: a) vizio della motivazione per non aver ritenuto che la detenzione fosse per uso esclusivamente personale o per consumo di gruppo; b) mancata motivazione sulla determinazione della pena non nel minimo edittale, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato l'assunto difensivo in mancanza di elementi probatori che dimostrassero l'acquisto/possesso per consumo personale o per consumo di gruppo secondo i criteri giurisprudenziali (acquirente uno degli assuntori; acquisto effettuato sin dall'inizio per conto degli altri; identità e volontà dei mandanti certa sin dall'inizio). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi generici proposti in appello circa la richiesta del minimo della pena, richiamando la giurisprudenza che considera tali motivi inammissibili. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, richiamando i precedenti e le cariche pendenti dell'imputato come elementi contrari. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma penale contestata per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la sentenza conferma che la detenzione di 1,8 g di cocaina, suddivisa in confezioni, è idonea alla cessione (6 dosi medie) e integra il reato previsto dall'articolo.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso riporta i motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia (Rv. 272961)

    Giurisprudenza richiamata per definire i presupposti del consumo di gruppo che escluderebbe rilevanza penale: l'acquirente deve essere uno degli assuntori, l'acquisto deve avvenire sin dall'inizio per conto degli altri e l'identità e la volontà dei mandanti devono essere certe sin dall'inizio.

  • Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Cheggour (Rv. 25928)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sui requisiti che identificano l'acquisto congiunto o il mandato all'acquisto tra consumatori, utile a escludere l'illecito quando dimostrati.

  • Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta (Rv. 262700)

    Giurisprudenza citata per affermare l'inammissibilità davanti alla Corte di cassazione dei motivi generici di impugnazione (es. richiesta del minimo della pena) formulati senza specificità e senza elementi concreti di valutazione.

Massime di principio

  • La semplice quantità modesta di stupefacente non è automaticamente prova di destinazione all'uso personale: la qualificazione dipende dagli elementi di contesto e dalla confezionamento (es. più dosi) che possano indicare idoneità alla spaccio.
  • Per far valere che la detenzione era per consumo di gruppo occorre provare i tre requisiti giurisprudenziali: a) l'acquirente era uno degli assuntori; b) l'acquisto è avvenuto sin dall'inizio per conto degli altri; c) l'identità e la volontà dei mandanti erano certe e manifestate sin dall'inizio.
  • Motivi generici in appello (p.es. mera richiesta del minimo della pena senza elementi) sono inammissibili in Cassazione; le doglianze devono essere specifiche e documentate.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è suscettibile di controllo limitato: la valutazione del giudice di merito rileva sempre, salvo difetto manifesto di motivazione o arbitrarietà.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare il rischio economico prima di proporre ricorso manifestamente debole.
  • Per ottenere l'annullamento o una revisione favorevole è necessario fornire elementi probatori chiari e specifici (testimonianze, prove di acquisto congiunto, contributi economici documentati, ecc.) che supportino l'interpretazione difensiva.

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