Cassazione Penale, Ordinanza n. 30806/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per la contravvenzione prevista dall'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 48 del 2017, con contestata recidiva semplice, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione. In particolare ha sostenuto che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato l'assenza di un pericolo per la sicurezza derivante dalla sua condotta e non avrebbe spiegato le ragioni del provvedimento del questore che gli vietava l'accesso ad alcune aree di parcheggio. La censura mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione del quadro istruttorio svolta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e sostanzialmente volte a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha osservato che la decisione di merito aveva spiegato la giustificazione del provvedimento del questore, collegandolo all'attività di parcheggiatore abusivo svolta dall'imputato, capace di generare disagio e pericolo per la sicurezza, anche perché il pagamento indebito avveniva per timore di ritorsioni e ulteriori fastidi. È stato inoltre rilevato che l'ordine del questore era stato emesso dopo precedenti ordini di allontanamento riguardanti la stessa persona e la stessa zona. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per l'attività di parcheggiatore abusivo svolta in area interessata dal divieto del questore.
Norma di conversione del d.l. n. 14 del 2017 richiamata nel titolo del reato contestato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio istruttorio.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello non è sufficiente quando non censuri specificamente le argomentazioni decisive della decisione.
- Quando la sentenza di merito spiega la sussistenza del pericolo o del disagio connessi alla condotta contestata e collega tale valutazione a precedenti provvedimenti amministrativi adottati per la stessa condotta e nello stesso contesto territoriale, la censura che ometta di misurarsi con tali passaggi è generica e non può essere scrutinata nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →