Cassazione Civile, Ordinanza n. 16182/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Nel giudizio di stima delle indennità di esproprio e di occupazione relative a terreni assoggettati a procedura espropriativa per la realizzazione di opere di valorizzazione di un parco archeologico, il comune espropriante ha impugnato la sentenza della corte territoriale resa in sede di rinvio dopo un precedente annullamento di legittimità. La controversia riguardava il criterio di valutazione di aree formalmente inedificabili per vincolo archeologico, ma ritenute suscettibili di utilizzazioni alternative tra agricolo ed edificatorio. Il comune ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 32, comma 1, e 37, comma 4, del dPR n. 327 del 2001, sostenendo che la corte di merito avesse attribuito un valore edilizio ai terreni ricavandolo dalla loro destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica, con indebita considerazione degli effetti dei vincoli preordinati all'esproprio e connessi all'opera. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 384, comma 2, 62 e 194 c.p.c., lamentando che i giudici di rinvio non avessero chiarito se la stima fosse stata effettuata valorizzando la vocazione edilizia dei terreni oppure, secondo i principi della precedente cassazione, le utilizzazioni alternative all'uso agricolo, con asserita erronea valutazione dell'uso pubblico del bene. Un proprietario espropriato ha proposto controricorso e ricorso incidentale subordinato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati, esaminati congiuntamente, i due motivi del ricorso principale. Ha affermato che, dopo il mutamento di orizzonte determinato dalla sentenza n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, la stima dei terreni formalmente inedificabili deve guardare al valore di mercato concreto e alle oggettive potenzialità del bene, non essendo più decisiva la rigida alternativa edificabile/non edificabile. In tale prospettiva, anche interventi edilizi possono essere considerati nella valutazione indennitaria se legittimi, assentiti o assentibili, e compatibili con i vincoli insistenti sul suolo. La corte territoriale, in sede di rinvio, aveva correttamente valorizzato le possibilità di utilizzazione extra-agricola compatibili con il vincolo archeologico, escludendo le attività edificatorie incompatibili e stimando le strutture realizzabili in coerenza con il progetto del parco archeologico. Il ricorso principale è quindi stato rigettato; il ricorso incidentale subordinato è stato dichiarato assorbito. Il comune ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, dPR n. 327 del 2001
Nella stima dell'indennità non è consentito valorizzare in modo automatico effetti derivanti dai vincoli preordinati all'esproprio; occorre considerare le concrete potenzialità del bene nei limiti della disciplina applicabile.
art. 37, comma 4, dPR n. 327 del 2001
La determinazione dell'indennità deve confrontarsi con il valore di mercato e con le caratteristiche oggettive del terreno, non con una mera qualificazione astratta.
Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla cassazione, e la loro violazione è censurabile solo se il rinvio se ne discosta realmente.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata nel motivo, senza specifica autonomia argomentativa nella decisione.
Richiamato in relazione alle critiche mosse al metodo di accertamento tecnico e alla valutazione estimativa del consulente.
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Ai fini della stima indennitaria di aree espropriate, il criterio del valore di mercato impone una valutazione concreta delle caratteristiche e potenzialità oggettive del bene, non una lettura meramente formale della sua qualificazione urbanistica come edificabile o inedificabile.
- Per i suoli gravati da vincoli, le utilizzazioni alternative o intermedie tra agricola ed edificatoria possono essere considerate nella quantificazione dell'indennità se sono compatibili con i vincoli esistenti e se risultano legittime, assentite o assentibili dalla pubblica amministrazione.
- Il giudice di rinvio, in presenza di precedente cassazione con indicazioni di diritto, non viola l'art. 384 c.p.c. quando procede a una nuova valutazione coerente con il principio enunciato, anche mediante apprezzamento tecnico delle effettive possibilità di uso del bene.
- La valutazione estimativa del bene espropriato è insindacabile in cassazione se il metodo seguito dal consulente e l'esito finale della stima non sono specificamente censurati nei limiti del vizio dedotto.
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