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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17070/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (somministrata)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di somministrazione idrica tra due società. La società somministrata agiva per ottenere il risarcimento dei danni deducendo che la controparte, gestore del servizio, aveva illegittimamente sospeso l'erogazione dell'acqua all'interno del capannone industriale in ragione di una pretesa grave morosità. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'Appello aveva riformato la decisione ritenendo non antigiuridica la condotta del gestore, sulla base della morosità della somministrata. Nel ricorso per cassazione la società somministrata deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione illogica e apodittica ex art. 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che l'entità del credito del gestore era stata ritenuta provata in modo inidoneo, richiamando il solo regolare funzionamento del misuratore installato da due anni e contestando l'assenza di prova che il nuovo misuratore partisse da zero; inoltre invocava un giudicato esterno sopravvenuto, formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto di fornitura e sulla stessa partita debitoria, nel quale era stata esclusa la prova del credito del gestore; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) omesso esame di fatto decisivo, relativo alla contestazione dei dati di bolletta rispetto al misuratore; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, limitatamente alla censura inerente al giudicato esterno, ritenendo che la sentenza prodotta dalla ricorrente, munita di attestazione di passaggio in giudicato, definisse tra le stesse parti un giudizio avente ad oggetto il medesimo rapporto di somministrazione e la medesima partita debitoria, con statuizione di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla somministrata per difetto di prova del credito della somministrante. Tale giudicato, rilevabile d'ufficio e idoneo a fare stato sul punto decisivo comune, precludeva il riesame della questione della morosità posta a base della sospensione del servizio. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    la ricorrente lo invoca per denunciare la nullità della sentenza per motivazione illogica e apodittica; la Corte non decide sul punto perché accoglie il motivo sotto il profilo del giudicato esterno.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.

    parametro del motivo di ricorso per errori processuali denunciati dalla ricorrente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    parametro del terzo motivo, dichiarato assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    norma invocata nel secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    norma invocata nel secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova

    norma invocata nel quarto motivo, poi assorbito; la Corte richiama comunque il principio per cui l'onere di provare il credito grava sul creditore.

  • art. 372 c.p.c.

    divieto di cui all'art.372 cod. proc. civ.

    la produzione in cassazione di una sentenza passata in giudicato non viola il divieto quando il giudicato è sopravvenuto alla sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

    indica il rito camerale seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c.

    la prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza completa di motivazione e munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, quando riguarda tra le stesse parti un medesimo rapporto giuridico e un punto decisivo comune alle due controversie, è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e preclude il riesame della questione già definita con sentenza passata in giudicato.
  • La produzione in cassazione di una sentenza sopravvenuta munita di attestazione di passaggio in giudicato non è preclusa dall'art. 372 c.p.c., perché serve a dimostrare un giudicato formato dopo la decisione impugnata.
  • Perché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, non basta il solo dispositivo o un riassunto della decisione: occorre la sentenza nella sua completezza, con attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato.
  • Quando l'illegittimità della condotta di un fornitore è subordinata all'esistenza di una morosità del cliente, un giudicato successivo che escluda, tra le stesse parti, la prova del credito posto a fondamento della morosità incide direttamente sulla valutazione dell'antigiuridicità della sospensione del servizio.
  • L'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito grava sul creditore che lo aziona; in mancanza di prova idonea, la pretesa creditoria non può essere posta a base di conseguenze sfavorevoli per la controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSomministrazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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