Cassazione Penale, Sentenza n. 28408/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo di continuazione tra tre sentenze: 1) sentenza della Crown Court di Croydon del 5.10.2009, riconosciuta dalla Corte d'appello di Cagliari; 2) sentenza n. 483316 del 25.10.2016 (irrevocabile 6.10.2020) del GUP presso il Tribunale di Cagliari per reati in materia di stupefacenti commessi tra aprile 2008 e febbraio 2009; 3) sentenza del Tribunale di Cagliari del 3.3.2021 (irrevocabile 26.4.2021) per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso il 3.3.2016. L'istanza era stata rigettata dal Tribunale in prima battuta per incompletezza documentale (mancata allegazione della sentenza straniera e della sentenza di riconoscimento) e, sul merito, per l'impossibilità di riconoscere la continuazione tra sentenza straniera riconosciuta e sentenze italiane nonché per l'eterogeneità dei fatti e l'ampio distacco temporale tra alcuni reati. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 186 disp. att. c.p.p. (perché il giudice avrebbe dovuto acquisire d'ufficio le sentenze), violazione dell'art. 12 c.p. e errata applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 73/2016, nonché questioni di legittimità costituzionale ex art. 3 e art. 27 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. Sul primo punto ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 186 disp. att. c.p.p., ricordando che il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di acquisire le sentenze non allegate ma che l'istanza di Sollai era comunque carente e che il Tribunale aveva esaminato la richiesta nel merito. Sul punto principale la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui non è possibile riconoscere, né in sede di cognizione né in sede di esecuzione, il vincolo di continuazione tra reato giudicato con sentenza italiana e reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta dall'ordinamento italiano, per ragioni di sovranità, mancanza di omogeneità delle norme e impossibilità di modificare il giudicato estero; ha altresì ritenuto che il d.lgs. n. 73/2016 non cambi tale disciplina. Le questioni di costituzionalità proposte sono state ritenute infondate e manifestamente infondate in quanto già affrontate dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 72/1997) e la dedotta violazione dell'art. 27 Cost. è stata rigettata perché il mancato riconoscimento della continuazione discende da limiti di giurisdizione e sovranità, non da irragionevolezza legislativa.
Norme richiamate
art. 186 disposizioni attuative c.p.p.
La Corte ricorda che l'art. 186 disp. att. non libera l'istante dall'onere di indicare gli estremi delle sentenze ma autorizza il giudice dell'esecuzione ad acquisire d'ufficio i documenti non allegati; tuttavia un'istanza incompleta può essere comunque valutata nel merito se il giudice acquisisce gli elementi necessari.
Interpretato dalla Corte come norma che fissa finalità e limiti del riconoscimento delle sentenze penali straniere; la disciplina non comprende il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'individuazione del vincolo della continuazione.
d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, art. 3
La disposizione, che estende alcuni casi di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute ma risultanti da informazioni nell'ambito di assistenza giudiziaria comunitaria, non ha modificato il divieto di applicare la continuazione tra giudicati italiano e straniero; la Corte ritiene che reiteri le finalità dell'art. 12 c.p.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'individuazione del vincolo della continuazione; la Corte costituzionale aveva ritenuto che l'uso della sentenza straniera per determinare la continuazione violerebbe la sovranità e l'omologazione di reato e pena.
Costituzione, art. 3
La Corte di Cassazione riferisce che la Corte costituzionale ha già dichiarato manifesta inammissibilità di doglianze basate su art. 3 rispetto all'art. 12 c.p., ritenendo che non sussista disparità di trattamento superabile mediante interpretazione costituzionale.
Costituzione, art. 27, comma 3
La dedotta violazione della finalità rieducativa della pena è stata ritenuta infondata: il mancato riconoscimento della continuazione deriva da limiti di sovranità e non da irragionevolezza o sproporzione della normativa.
Corte costituzionale, ordinanza n. 72 del 1997
La Consulta aveva già dichiarato manifesta inammissibilità della questione relativa al divieto di utilizzare sentenze straniere per determinare il vincolo della continuazione, per ragioni connesse alla sovranità e all'impossibilità di omologare reati e pene tra ordinamenti diversi.
Massime di principio
- Non è possibile ottenere in sede italiana il riconoscimento del vincolo di continuazione tra una sentenza straniera (anche se riconosciuta nell'ordinamento italiano) e sentenze pronunciate in Italia: la giurisprudenza e la Corte costituzionale escludono tale applicazione per motivi di sovranità e tutela del giudicato estero.
- In sede esecutiva il giudice ha il potere/dovere di acquisire d'ufficio le sentenze non allegate, ma il ricorrente deve comunque fornire indicazioni precise e, preferibilmente, copie delle decisioni rilevanti; un'istanza frammentaria o priva di elementi essenziali può essere dichiarata inammissibile o rigettata.
- Il d.lgs. n. 73/2016 non altera la regola che impedisce l'applicazione della continuazione tra giudicati nazionali e stranieri: le disposizioni introdotte non estendono la possibilità di creare un vincolo di continuazione che modifichi il giudicato estero.
- Le censure costituzionali su questo tema (art. 3 e art. 27 Cost.) sono difficilmente riapribili, dato il precedente della Corte costituzionale (ord. n. 72/1997) e la consolidata giurisprudenza di legittimità.
- Se l'obiettivo è evitare duplicazioni punitive o ottenere una valutazione unitaria di fatti commessi in Stati diversi, è necessario utilizzare gli strumenti di cooperazione internazionale (es. esecuzione reciproca delle pene, accordi di estradizione o procedimenti di coordinamento tra autorità giudiziarie), non il meccanismo della continuazione previsto dal diritto interno.
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