Cassazione Penale, Sentenza n. 46691/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Montanucci è stata condannata per reati di cui al D.lgs. 74/2000 (operazioni inesistenti) per aver indicato in dichiarazione e in contabilità elementi passivi fittizi relativi alla retribuzione di una dipendente (Leotta Francesca), annotando una retribuzione mensile di €713 invece del reale €500, per un importo complessivo contestato di €1.704,00 (anno d'imposta 2011). In cassazione il ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione nella condanna (carenza argomentativa e travisamento probatorio); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'esiguità dell'importo, l'incensuratezza e la scarsa offensività del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ritenuto manifestamente infondato: le sentenze di merito avevano motivato adeguatamente la configurazione delle "operazioni inesistenti" con riferimento alla difformità tra costi contabilizzati e costi effettivamente sostenuti). Il secondo motivo è stato invece accolto: la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche è risultata illogica e insufficientemente motivata (in particolare la qualificazione del fatto come ad "elevato indice di offensività" per un importo di €1.704,00 e l'uso, a fondamento del diniego, della generica circostanza dell'emersione di altre anomalie nell'ispezione). Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle attenuanti generiche e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame sul punto. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e ha inoltre dichiarato irrevocabile la statuizione sulla responsabilità (la condanna sostanziale resta definitiva). La Corte ha inoltre osservato che il termine di prescrizione non era ancora maturato (scadenza 16/03/2024).
Norme richiamate
Norma penale che disciplina reati tributari quali l'emissione o l'utilizzo di documenti per operazioni inesistenti; applicata alla fattispecie per l'indicazione in dichiarazione e contabilità di costi non corrispondenti a quanto effettivamente erogato.
D.lgs. 74/2000 art. 1, lett. a)
"le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte ... o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi"
La Corte ha richiamato questa definizione per ritenere integrata l'operazione fittizia anche quando l'inesistenza è parziale (differenza tra importo indicato e importo effettivamente corrisposto in busta paga).
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Richiamato in relazione ai limiti del giudizio di legittimità sulla motivazione: la Cassazione può censurare la motivazione solo quando l'illogicità o la contraddittorietà siano manifeste nel testo del provvedimento impugnato.
Codice penale, art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche debba essere motivato con ragioni preponderanti e congrue; la mancanza di adeguata argomentazione su elementi come esiguità del danno, incensuratezza e scarsa offensività può giustificare la cassazione limitata al trattamento sanzionatorio.
Richiamato nella discussione sulle modalità di applicazione delle attenuanti (adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo), ossia il principio di proporzionalità nella concessione delle circostanze attenuanti.
Codice di procedura penale, art. 624
Norma richiamata in chiusura della pronuncia come riferimento procedurale; non incide sul merito della decisione qui esposta.
Massime di principio
- La configurazione di "operazioni inesistenti" può sussistere anche in forma parziale: la discrepanza tra quanto contabilizzato e quanto effettivamente erogato (anche su singoli emolumenti) può integrare l'elemento oggettivo del reato tributario.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato: è sindacabile solo l'«illogicità manifesta" o la contraddittorietà evidente nel testo della sentenza, non una diversa valutazione delle prove o una proposta ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) richiede una motivazione congrua che assolva all'onere di indicare le ragioni preponderanti ostative alla loro concessione; la mera enunciazione di un "elevato indice di offensività" senza concreto e proporzionato fondamento probatorio può comportare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- Quando la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio (attenuanti, quantificazione pena) la statuizione di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile: la causa di annullamento non incide sulla conferma della responsabilità penale sostanziale.
- Il giudice di merito non è obbligato a censire ogni singola deduzione difensiva, ma deve comunque indicare gli elementi di preponderante rilevanza che giustificano il diniego delle attenuanti; decisioni troppo generiche o apodittiche sono suscettibili di cassazione.
- In contestazioni di modesta entità economica, la valutazione della rilevanza offensiva e della meritevolezza di attenuanti deve considerare l'entità del vantaggio o del danno e la personalità dell'imputato; l'emergere di "altre anomalie" nell'ispezione non può automaticamente giustificare il rigetto delle attenuanti senza specificazione.
- Chi impugna in cassazione deve mirare non a una semplice diversa ricostruzione dei fatti, ma a dimostrare che la motivazione di merito è manifestamente illogica o contraddittoria nei termini richiesti dall'art. 606 c.p.p.
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