Cassazione Penale, Sentenza n. 17793/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rideterminazione della pena per l'omessa eliminazione della porzione di pena relativa ai capi 14 e D, sui quali la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto, con eliminazione della relativa pena. La Corte d'appello in sede di rinvio ha escluso una aggravante ma non ha eliminato la frazione di pena riferita a quei capi; il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la censura dovesse essere sollevata con ricorso per cassazione avverso l'ultima sentenza di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel dichiarare inammissibile l'istanza e che fosse invece necessario intervenire per correggere il macroscopico errore materiale e l'omissione della Corte d'appello nell'eliminare la porzione di pena già disposta dalla Suprema Corte. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, perché ricalcoli la pena escludendo la frazione relativa ai capi 14 e D.
Norme richiamate
Rilevata la violazione procedurale e di motivazione relativa all'omessa eliminazione della porzione di pena; la norma è stata richiamata nel contesto del vizio denunciato dal ricorrente
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può essere investito per questioni di illegittimità della pena; la Corte ricorda che l'illegalità della pena può essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione
Principio di legalità della pena richiamato per sostenere che una pena non fondata su norma non può essere eseguita
art. 25 Cost.
Richiamato insieme all'art. 1 c.p. per tutelare i diritti fondamentali e il divieto di infliggere pene non previste o superiori a quelle applicabili
art. 7 CEDU
Richiamato in tema di divieto di infliggere pene più gravose rispetto a quelle applicabili al momento del fatto; giustifica l'intervento per rettificare pene illegittime
art. 416-bis cod. pen. (comma sesto menzionato)
Norma sostanziale rilevata nella decisione di merito (esclusione dell'aggravante operata in sede di rinvio); citata nel quadro dei reati contestati
Riferimento al calcolo delle aumentazioni di pena per continuazione utilizzato nel giudizio di merito e richiamato nella ricostruzione del calcolo della pena
artt. 672, 673, 674, 676, 699 cod. proc. pen.; art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamate per illustrare i poteri del giudice dell'esecuzione (modificativi, risolutivi, supplenti, ricostruttivi, conversione ecc.) e la centralità della fase esecutiva nel correggere illegittimità della pena
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla "senza rinvio" determinati capi per non aver commesso il fatto con eliminazione della relativa pena, la porzione di pena corrispondente deve essere effettivamente eliminata e il giudice dell'esecuzione può intervenire per correggere omissioni macroscopiche della cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione può rettificare la pena quando la sanzione risulti illegale per palese errore giuridico o materiale, per macroscopica incongruenza o per palese errore di calcolo; invece non interviene per valutazioni discrezionali o calcoli contestabili che devono essere impugnati mediante i rimedi ordinari.
- La possibilità di dedurre l'illegalità della pena in sede esecutiva non è preclusa dal fatto che la sentenza non sia più impugnabile: il principio di legalità della pena obbliga il giudice dell'esecuzione a non eseguire pene prive di fondamento normativo.
- Quando il giudice della cognizione omette di conformarsi a una statuizione della Corte di cassazione che ha eliminato una porzione di pena, il rimedio corretto è la rettifica in sede esecutiva o il rinvio al giudice dell'esecuzione perché ricalcoli la pena, salvo che si tratti di errori non macroscopici o di valutazioni che restano oggetto di impugnazione ordinaria.
- In pratica: se si riscontra che una parte della pena inflitta concerne reati poi definitivamente esclusi, va richiesta la correzione in sede esecutiva e, se il giudice dell'esecuzione rigetta per presunta inammissibilità, è possibile ricorrere in Cassazione; il giudice di legittimità può annullare e rinviare per ricalcolo quando l'omissione sia manifesta.
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