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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31696/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per i reati indicati (artt. 477 e 482 c.p.). La Corte territoriale aveva dichiarato l'inammissibilità degli appelli ritenendo uno intempestivo (quello proposto dal difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.) e l'altro proposto dall'avv. Andrea Palmiero privo di legittimazione, poiché dagli atti di identificazione del 17/05/2018 risultava nominato l'avv. Andrea Palmieri (con diversa grafia e domicilio indicato) e le notifiche erano state effettuate a quest'ultimo; il ricorrente deduceva che la nomina fosse invece in favore dell'avv. Palmiero e contestava inoltre profili di merito relativi alla prova della consapevolezza della falsificazione della data sul permesso di soggiorno, alla commisurazione della pena e al rifiuto delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, benché l'avv. Palmiero risulti ora difensore di fiducia ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p., ciò non prova che fosse legittimato nei precedenti gradi: dagli atti d'identificazione era invece nominato l'avv. Andrea Palmieri con diverso domicilio. Di conseguenza la Corte territoriale ha correttamente escluso che si trattasse di un mero errore e ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avv. Palmiero. Per gli stessi motivi ha ritenuto manifestamente infondati e generici i motivi di ricorso: una volta accertata l'inammissibilità dell'impugnazione, il giudice del merito non aveva l'onere di pronunciare sul merito delle questioni appellate. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 477 e 482 c.p.

    Norme di carattere sostanziale cui si riferisce la condanna dell'imputato (reati oggetto del giudizio). La Corte di legittimità non ha riesaminato l'applicazione di tali norme poiché ha rigettato il ricorso per motivi formali di inammissibilità.

  • art. 97 comma 4 c.p.p.

    Riguarda la nomina del difensore d'ufficio e la sua legittimazione. La Corte territoriale ha ritenuto intempestivo l'appello proposto dal difensore nominato d'ufficio, con conseguente inammissibilità di quella impugnazione.

  • art. 581 comma 1-quater c.p.p.

    Prevede la nomina del difensore di fiducia con dichiarazione allegabile in sede di legittimità. La Cassazione ha osservato che la prova della nomina prodotta per il giudizio di legittimità non dimostra necessariamente che la medesima nomina fosse avvenuta e risultasse nei precedenti gradi, quindi non sanava l'assenza di legittimazione in sede d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende. Qui è stata applicata per liquidare la sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • La legittimazione del difensore a proporre un'impugnazione deve risultare in modo certo negli atti del relativo grado: una nomina successiva o documentata solo in Cassazione non vale a sanare l'assenza di legittimazione nei gradi precedenti.
  • Errori di trascrizione o differenze di grafia nel nome del difensore (es. Palmiero vs Palmieri) e l'indicazione del domicilio/studio possono essere decisivi: è essenziale che la nomina e le notifiche risultino coerenti e correttamente annotate.
  • Se l'appello è dichiarato inammissibile per ragioni formali, il giudice non è tenuto ad entrare nel merito dei motivi di impugnazione e tali questioni non saranno esaminate dalla Corte.
  • Per evitare inammissibilità, il difensore e l'imputato devono curare la tempestiva e corretta formalizzazione della nomina del difensore (con documentazione idonea) e la regolare ricezione delle notifiche; eventuali rettifiche devono essere fatte prima della scadenza del termine d'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta frequentemente la condanna alle spese e può includere una sanzione alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutarne l'opportunità procedurale prima di impugnare è importante.

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