Cassazione Penale, Ordinanza n. 17349/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., contestando che la dichiarazione di responsabilità fosse stata fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, anche costituita parte civile; 2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, assumendo che la Corte territoriale avesse respinto le doglianze difensive senza adeguata considerazione; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che ne ricorressero i presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento della condanna previa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto; ha considerato il secondo motivo indeducibile perché meramente reiterativo di censure già proposte in appello e prive di specificità; ha giudicato il terzo motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva logicamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità violente della condotta, i precedenti e un giudizio sfavorevole sulla futura reiterazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le regole sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie ex comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; queste possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità se il giudice verifica credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca con motivazione adeguata e rigorosa.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base delle modalità violente della condotta, dei precedenti dell'imputato e di un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura reiterazione, trattandosi di apprezzamento di merito non sindacabile se logicamente motivato.
art. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Sez. U
Richiamata come principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e richiedono una verifica più penetrante di credibilità e attendibilità.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere poste da sole a fondamento della condanna, purché il giudice motivi in modo adeguato sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
- La disciplina valutativa dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non si estende automaticamente alla persona offesa; il controllo giudiziale resta però particolarmente rigoroso quando tali dichiarazioni sono decisive.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo pedissequo motivi già dedotti in appello senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è sorretta da un giudizio di merito non illogico quando il giudice valorizza modalità concrete della condotta, precedenti dell'imputato e prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato.
Come è indicizzato
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