Cassazione Civile, Ordinanza n. 11470/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il proprietario destinatario del precetto ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. all'esecuzione minacciata dal condominio, sostenendo di vantare un controcredito nei confronti del creditore procedente e assumendo che tale situazione dovesse condurre alla compensazione. Il Tribunale ha respinto l'opposizione e la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo formalmente ricondotto all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione di norme di diritto in tema di compensazione e di valutazione della sua domanda/ eccezione, ma il ricorso è stato ritenuto carente perché non esponeva in modo sommario e autosufficiente i fatti di causa, non riportava le ragioni della contestazione originaria e successive, non illustrava la motivazione della sentenza di primo grado né quella della sentenza d'appello, e non confrontava specificamente le norme invocate con la ratio decidendi della decisione impugnata, che aveva escluso la compensazione per mancanza di tutti gli elementi necessari a ricostruire il rapporto tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato l'art. 366 c.p.c. per difetto di esposizione sommaria dei fatti e per difetto di specificità del motivo, osservando che il ricorrente non aveva consentito alla Corte di comprendere dall'atto l'origine della controversia, lo svolgimento dei gradi di merito e il contenuto delle decisioni impugnate. Ha inoltre rilevato che il motivo non censurava la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'impossibilità di operare la compensazione in assenza di elementi sufficienti a ricostruire il rapporto tra le parti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore avverso il precetto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato sul vizio di violazione di legge
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo chiaro e sintetico, così da consentire alla Corte di conoscere origine, oggetto e svolgimento della controversia senza ricorrere ad atti esterni
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, esaminarne il precetto e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, richiamandole espressamente
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma richiamata per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Il requisito di esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione non è un adempimento meramente formale, ma un presidio di autosufficienza dell'impugnazione: la Corte deve poter comprendere dal solo ricorso l'origine della lite, lo svolgimento dei gradi di merito e il contenuto essenziale delle decisioni impugnate.
- Chi denuncia in cassazione la violazione di legge deve indicare specificamente la norma asseritamente violata, ricostruirne il contenuto precettivo e confrontarlo con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il mancato confronto con la motivazione decisiva comporta inammissibilità del motivo.
- È inammissibile il motivo che non riporti, almeno nei tratti essenziali, le domande, eccezioni e difese delle parti nei gradi di merito e che ometta di illustrare le decisioni di primo e secondo grado, impedendo alla Corte di legittimità ogni controllo sulla fondatezza della censura.
- In tema di compensazione, quando il giudice di merito ritiene non ricostruibile il rapporto tra le parti per mancanza degli elementi necessari, la censura di legittimità deve investire direttamente tale ratio decidendi; in difetto, il ricorso è inammissibile.
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