Cassazione Penale, Sentenza n. 19847/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo relativa a un credito vantato nei confronti di Salvatore Squillante, ritenendo tardivo il deposito di documenti giustificativi (atto di accollo incorporato nell'atto di risoluzione del contratto d'appalto e cessione del credito con accettazione della cessionaria). Il ricorrente sosteneva che quei documenti potevano essere prodotti fino al deposito del ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale, richiamando un orientamento della Cassazione (Sez.2 n.24311/2022) che ammette la produzione sino all'udienza di discussione, mentre il Tribunale si era conformato a un diverso orientamento (Sez.5 n.22618/2022) che limita la produzione ai documenti già prodotti nella fase innanzi al giudice delegato, consentendo nuovi documenti in udienza solo se realmente non conosciuti tempestivamente per causa non imputabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il decreto del Tribunale di Roma. La Corte ha interpretato gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n.159/2011 nel senso che non impongono decadenze relative al deposito dei documenti di supporto se effettuati entro il momento di proposizione dell'opposizione innanzi al Tribunale delle misure di prevenzione; la produzione di documenti è ammessa fino al deposito del ricorso in opposizione (fase contenziosa), mentre l'eccezione prevista dall'art. 59, comma 8 (produzione in udienza di documenti nuovi) riguarda documenti acquisiti successivamente e non conosciuti tempestivamente per causa non imputabile. La sentenza ha inoltre richiamato la riforma voluta dalla legge n.161/2017 e la corrispondenza con la previgente disciplina fallimentare per sostenere che limitare la produzione al solo deposito innanzi al giudice delegato comprimerebbe i diritti di difesa. Il provvedimento è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (d.lgs. n.159/2011)
art. 58; art. 59, comma 8
Gli artt. 58 e 59 non impongono decadenze sul deposito della documentazione a sostegno della domanda di ammissione, e il termine ordinario per depositare i documenti va individuato al momento del deposito del ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale; il comma 8 disciplina solo l'eccezionale ammissione in udienza di "documenti nuovi" che non erano conosciuti tempestivamente per causa non imputabile alla parte.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)
La disciplina previgente (art.93 e art.99) mostra che la documentazione a sostegno del credito veniva tradizionalmente collegata al deposito della domanda/opposizione e che la successiva abrogazione di alcune previsioni ha indirizzato verso una lettura che non introduce decadenze anteriori al deposito del ricorso in opposizione.
modifica art. 59, commi 8 e 9 d.lgs. n.159/2011
La modifica ha ridotto l'attività istruttoria in udienza, ma ha conservato la possibilità di produrre "documenti nuovi" in udienza solo se è provato che non sono stati conosciuti tempestivamente per causa non imputabile, confermando che il termine ordinario per il deposito dei documenti è l'avvio della fase contenziosa (deposito del ricorso).
Decreto legislativo n.169 del 2007
richiamato per effetti su norme fallimentari antecedenti
Il d.lgs. n.169/2007 ha inciso sulla disciplina fallimentare previgente; le pronunce interpretative successive vanno lette anche alla luce delle modifiche normative intervenute.
Decreto legislativo n.14 del 2019 (codice della crisi e dell'insolvenza)
richiamato contestualmente all'entrata in vigore
Il nuovo codice della crisi è menzionato per contestualizzare la materia; la disciplina delle misure di prevenzione è stata impostata in continuità con principi della precedente normativa concorsuale.
art. 606, comma 1, lett. b) e art. 360, comma 1, n.3 (richiamati dal ricorrente)
Norme processuali citate in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione); la Corte ha valutato la fondatezza del motivo di diritto invocato con riferimento alla corretta interpretazione delle norme sostanziali e procedurali applicabili.
Massime di principio
- Nelle opposizioni allo stato passivo nelle misure di prevenzione i documenti comprovanti il credito possono essere prodotti fino al momento del deposito del ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale; non sussiste una decadenza automatica che vincoli la produzione esclusivamente alla fase avanti al giudice delegato.
- La clausola dell'art. 59, comma 8 d.lgs. n.159/2011 che consente in udienza la produzione di "documenti nuovi" riguarda casi eccezionali di documenti acquisiti successivamente e non conosciuti tempestivamente per causa non imputabile alla parte, non l'ordinaria tempistica del deposito probatorio.
- Interpretazioni che limitano la produzione documentale alla fase precedente (giudice delegato) rischiano di comprimere i diritti di difesa del creditore e vanno motivate rigorosamente alla luce del testo normativo e della sua evoluzione legislativa.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale tra sezioni, in situazione analoga conviene depositare la documentazione probatoria almeno entro il momento del deposito del ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale per evitare contestazioni di intempestività.
- Se si eccepisce l'inammissibilità di documenti prodotti con l'opposizione, la via corretta è impugnare il provvedimento e richiamare la lettura coordinata degli artt. 58 e 59 d.lgs. n.159/2011 nonché i principi tratti dalla disciplina fallimentare previgente e dalle modifiche legislative (es. legge n.161/2017).
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