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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17941/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari in sede di riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP (05/11/2025) con la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dal cosiddetto metodo mafioso e dall'appartenenza al clan Capriati. Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e motivazione illogica sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e sull'attualità delle esigenze cautelari, rilevando elementi documentali ostativi alla custodia (revoca della sorveglianza speciale, provvedimento di cessata pericolosità sociale, stabile occupazione dal 2022 e trasferimento geografico); 2) contestava che l'episodio contestato (incontro del 6/02/2025) fosse idoneo a evocare la forza intimidatrice mafiosa, sostenendo che l'intervento di Capriati fosse neutro e privo di minacce dirette; 3) censurava l'uso di precedenti risalenti nel tempo per affermare appartenenza mafiosa senza valutare l'attualità del nesso.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla mancata valutazione della presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p. con riferimento all'aggravante del metodo mafioso e sull'applicazione dell'art. 628 co. 3 n.3 c.p. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la gravità indiziaria, la caratura criminale del ricorrente (anche per condanne pregresse e organicità al clan Capriati), e l'effetto intimidatorio dell'incontro contestato - anche alla luce delle successive dichiarazioni della vittima e del coindagato - e ha ritenuto insufficienti gli elementi difensivi posti a ridurre la presunzione di necessità della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 25/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Evoca la presunzione relativa secondo la quale, per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., sussiste di norma l'esigenza della custodia in carcere; la Corte ha richiamato che tale presunzione può essere superata solo da elementi concreti, attuali e specifici idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Fornisce i criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ha richiamato l'incidenza della gravità del fatto e della caratura criminale nella valutazione dell'adeguatezza della misura

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riguarda l'aggravante connessa al metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che, per la qualificazione dell'aggravante, sia sufficiente che la condotta evochi la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose, così ampliando il disvalore del fatto e giustificando la custodia

  • art. 628 comma terzo n. 3 cod. pen.

    Prevede l'aggravante per l'estorsione quando ricorrono talune circostanze (tra cui l'uso di modalità che richiamano il metodo mafioso); la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che attribuisce a Capriati un contributo significativo al tentativo estorsivo

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di proporre appello avverso ordinanze cautelari; nella vicenda il richiamo è relativo all'appello del PM che ha portato il Tribunale del riesame a inasprire la misura

  • art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Regola la trattazione orale in sede di contraddittorio scritto; la Corte ha rilevato che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma di esecuzione per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; citata per gli adempimenti formali successivi alla pronuncia

Massime di principio

  • La configurazione dell'aggravante del metodo mafioso può fondarsi su condotte che, pur non esplicitando minacce direttissime, evocano la forza intimidatrice dell'organizzazione; l'effetto intimidatorio va valutato in concreto, anche sulla base delle modalità dell'incontro e delle comunicazioni successive.
  • Nei reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. opera una presunzione relativa a favore della custodia in carcere (art. 275 c.p.p.): per superarla la difesa deve produrre elementi attuali, concreti e specifici che contrastino l'esigenza cautelare (es. prove di reale e recente dissociazione, garanzie affidabili, incompatibilità oggettiva con la reiterazione).
  • Documenti giurisdizionali passati (anche favorevoli, come cessazione di pericolosità o revoca di misure) non sono automaticamente idonei a disinnescare la presunzione se esistono fatti recenti che mostrano contiguità o recidiva nell'area criminosa; la valutazione richiede un bilanciamento complessivo e temporale.
  • La percezione della vittima circa l'intimidazione può essere consolidata anche da elementi successivi all'incontro (es. rivelazione dell'identità del soggetto, pressioni di terzi): la Corte prende in considerazione l'insieme probatorio e le dichiarazioni delle parti offese e dei coindagati.
  • Quando il Tribunale del riesame riforma a sfavore del detenuto la decisione del primo giudice, la motivazione deve risultare più persuasiva e razionalmente credibile rispetto alla precedente; Cassazione verifica la logicità e la conformità ai principi giurisprudenziali ma non richiede una motivazione 'iper-argomentata'.
  • Per contestare efficacemente un inasprimento della misura cautelare occorre non solo evocare elementi di riabilitazione personale, ma dimostrare con prove concrete che tali elementi incidono sull'attualità del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.

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