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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2427 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’IRPEF 2000 e un contributo erogato dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 3/1998 per progetti di formazione all’autoimpiego. L’Agenzia impugnava la decisione della CTR sostenendo che le somme dovessero essere integralmente tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto corrisposte per finalità di studio o addestramento professionale; contestava inoltre che il contributo rientrasse tra le esenzioni fiscali. F.D. eccepiva la tardività del ricorso per Cassazione e l’errata indicazione del proprio nome nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato tempestivo il ricorso e irrilevante l’errata indicazione del nome, poiché la sentenza era identificabile senza incertezze. Ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia: per il 2000 il contributo formativo era interamente imponibile ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. c), TUIR, anche se destinato a sostenere costi di formazione. L’esenzione introdotta dall’art. 76 della L.R. Sicilia n. 17/2004 ha carattere innovativo e non retroattivo. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR, che aveva accolto l’appello incidentale del contribuente escludendo la tassabilità, e ha rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese, non potendo decidere nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 47, comma 1, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR; oggi art. 50)

    Le somme in questione pertanto, in quanto corrisposte per il sostenimento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorire un miglioramento delle qualità e delle capacità professionali e, quindi, l'inserimento nel mondo del lavoro, rientrano nella previsione dell'art. 47, lett. c. testo unico sulle imposte sui redditi, sicchè esse debbono essere interamente assoggettate a tassazione sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, di cui all'art. 11 predetto testo unico.

    Le erogazioni per formazione professionale e inserimento lavorativo sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente quando ricadono nella previsione relativa a borse, assegni, premi o sussidi per studio o addestramento; in assenza di un’esenzione applicabile, sono interamente imponibili.

  • Art. 11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le somme in questione pertanto, in quanto corrisposte per il sostenimento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorire un miglioramento delle qualità e delle capacità professionali e, quindi, l'inserimento nel mondo del lavoro, rientrano nella previsione dell'art. 47, lett. c. testo unico sulle imposte sui redditi, sicchè esse debbono essere interamente assoggettate a tassazione sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, di cui all'art. 11 predetto testo unico.

    Una volta ricondotte le somme tra i redditi imponibili ai sensi dell’art. 47, lett. c), esse sono assoggettate alle aliquote progressive per scaglioni di reddito.

  • Art. 2, L.R. Sicilia 23 gennaio 1998, n. 3

    La L.R. Sicilia 23 gennaio 1998, art. 2 recante "Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, formazione all'autoimpiego ed interventi per l'occupazione", prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti impiegati nei progetti di utilità collettiva della regione, al fine di favorirne, tramite una adeguata formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro.

    Il contributo previsto per i progetti di formazione all’autoimpiego, pur essendo a fondo perduto e destinato a finanziare attività e costi formativi, è soggetto al regime fiscale generale dell’art. 47, lett. c), TUIR, per il periodo controverso.

  • Art. 76, L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17

    Successivamente, infatti, le menzionate erogazioni sono state esentate dall'Irpef dalla L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76 ma, non avendo tale norma carattere retroattivo, per gli anni antecedenti devono ritenersi assoggettate all'imposta.

    L’esenzione IRPEF introdotta nel 2004 è innovativa e produce effetti dalla sua entrata in vigore, senza estendersi ai contributi percepiti negli anni precedenti, incluso il 2000.

Massime di principio

  • Le somme erogate per borse, sussidi o percorsi di formazione professionale possono essere imponibili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche quando servono a coprire spese formative e favorire l’inserimento lavorativo; rilevano la finalità e la disciplina fiscale applicabile, non la sola denominazione del contributo.
  • Un’esenzione fiscale introdotta successivamente non si applica automaticamente a periodi d’imposta anteriori: occorre che la legge le attribuisca espressamente efficacia retroattiva.
  • Un errore nel nome riportato nella sentenza non impedisce l’esame del ricorso se l’atto impugnato è comunque identificabile con certezza in base ai suoi estremi e contenuti.
  • Se la decisione impugnata si fonda sull’accoglimento di una questione pregiudiziale e il giudice di legittimità non può decidere nel merito, la causa può essere rinviata al giudice di merito in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

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