Cassazione Penale, Sentenza n. 42851/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione del Tribunale di Catania, ha condannato Giuffrida per il reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di tre confezioni sottovuoto di cocaina per peso netto di gr. 63,5. Il ricorrente contestava: 1) violazione di legge e applicazione errata dell'art. 533 c.p.p. perché la valutazione del quadro indiziario non avrebbe superato il dubbio ragionevole (elementi non caratterizzati da gravità, precisione e concordanza); 2) illegittima applicazione dell'aumento per recidiva reiterata e specifica senza motivazione; 3) mancanza o illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il fatto di causa: stupefacente nascosto in un nascondiglio antistante l'appartamento dove l'imputato dimorava abusivamente presso la zia; possesso di chiavi, apparecchio per sottovuoto e sacchetti dello stesso tipo, nonché ingente somma di denaro (circa 40.000 euro) trovata nell'abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (in particolare la testimonianza del sovr. Licciardello) ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e valutata in modo coerente e non atomistico il quadro indiziario, evidenziando elementi oggettivi (chiavi dell'appartamento, ingente denaro, apparecchio per il sottovuoto e sacchetti dello stesso tipo, collocazione dello stupefacente) tali da giustificare la riforma dell'assoluzione. Tuttavia la Cassazione ha accolto i motivi relativi al trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva reiterata e specifica né la mancata riconduzione delle attenuanti generiche; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e alla qualificazione della recidiva/attenuanti, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio su tali soli punti. L'affermazione della responsabilità penale (la condanna) è rimasta irrevocabile.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
Consente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando il pubblico ministero impugni la sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; il giudice d'appello è però tenuto a valutare l'ammissibilità e la decisività delle prove indicate e a rinnovarle solo se intende fondare su di esse la riforma in peius
Regola il principio di giudizio 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte richiede che, per riformare una sentenza assolutoria, l'appello contenga una motivazione con forza persuasiva superiore che elimini i dubbi espressi dal primo giudice
Criteri di ammissibilità dei motivi di impugnazione: il giudice d'appello deve verificare se i motivi di gravame siano formulati conformemente a questa norma prima di rinnovare prove dichiarative
Riferito ai parametri di determinazione della pena; la Corte d'appello si è limitata a un richiamo sintetico a questi parametri senza la necessaria valutazione motivata sull'aggravante della recidiva e sulle attenuanti generiche
legge 6 febbraio 2006, n. 46 (art. 5, modifica art. 533 c.p.p.)
Richiamata per ricordare che la norma codificata impone al giudice di motivare compiutamente l'esame degli elementi di prova e che la condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità
riferimento testuale a "art. 624 cod. proc. pen."
Nel testo della sentenza è presente il richiamo che dichiara l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità; il richiamo normativo appare con formula testuale che potrebbe contenere un errore materiale, ma la Corte intendeva evidenziare l'immutabilità dell'accertamento della colpevolezza rispetto alla pronunzia sulla pena
Massime di principio
- Il giudice d'appello può rinnovare prove dichiarative impugnate dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 603 c.p.p., ma solo dopo aver verificato l'ammissibilità e la rilevanza decisiva delle prove; non esiste automatismo nella rinnovazione
- Per riformare una sentenza di assoluzione l'appello deve offrire una motivazione con forza persuasiva superiore: non è sufficiente una diversa lettura degli stessi elementi già valutati in primo grado, occorre mostrare perché i dubbi precedenti sono stati superati
- Elementi fattuali come possesso di chiavi dell'appartamento, ritrovamento della droga in nascondigli nelle immediate vicinanze del domicilio, utilizzo di imballaggi e attrezzature compatibili (es. macchina per il sottovuoto e sacchetti analoghi) e disponibilità di ingenti somme di denaro possono, se valutati congiuntamente, costituire quadro indiziario grave, preciso e concordante idoneo a fondare una condanna
- L'applicazione di recidiva o di aggravanti richiede specifica e motivata valorizzazione degli elementi ostativi ai benefici di legge; la mancata o scarna motivazione sul punto comporta annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
- La Corte di cassazione può annullare solo la parte della sentenza relativa alla determinazione della pena (e agli istituti accessori come recidiva/attenuanti) disponendo il rinvio, lasciando invece irrevocabile la statuizione di colpevolezza quando non censurata
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