Cassazione Penale, Sentenza n. 24039/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro punti: 1) violazione dell'art. 175, comma 8, c.p.p. e vizio di motivazione per non aver dichiarato estinto il reato per prescrizione, lamentando un errato calcolo del periodo di sospensione della prescrizione (si contestava che la sospensione dovesse decorrere anche dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena); 2) nullità o vizio per lo svolgimento del giudizio di secondo grado nel periodo in cui l'imputato era stato espulso e poi autorizzato a rientrare per periodo ritenuto troppo breve; 3) violazione dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., perché l'appello si sarebbe svolto sulla base di una citazione notificata al difensore, nonostante il difensore avesse dichiarato di non accettare notificazioni dirette all'imputato; 4) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. o, in subordine, del riconoscimento delle attenuanti generiche, considerando l'episodicità del fatto e le gravi condizioni psicologiche dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato l'assunto difensivo e ha applicato correttamente l'art. 175, comma 8, c.p.p., affermando che non rileva ai fini della prescrizione la notifica dell'ordine di esecuzione della pena e che il periodo di sospensione deve essere calcolato secondo la disposizione richiamata. I secondi e terzo motivi sono stati considerati inammissibili per genericità e, comunque, la Corte ha ritenuto che, se anche fosse esistita una nullità relativa alla declaratoria di assenza o al prosieguo del giudizio, questa sarebbe una nullità di regime intermediario sanata per non essere stata tempestivamente eccepita dal difensore (art. 182, comma 2, c.p.p.). Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte territoriale ha valutato che la condotta non era di particolare tenuità (anche alla luce di precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti e della durata dell'allontanamento dagli arresti domiciliari) e ha legittimamente negato le attenuanti generiche per la gravità e l'intensità del dolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che identifica il reato contestato (allontanamento dall'abitazione durante gli arresti domiciliari). La sentenza conferma la condanna per tale fattispecie.
art. 175, comma 8, cod. proc. pen.
non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione
La Corte ha applicato letteralmente la norma: il periodo tra la notifica della sentenza contumaciale e la comunicazione della restituzione del termine non va computato ai fini della prescrizione; non è ammesso estendere il periodo di sospensione richiamando la notifica dell'ordine di esecuzione della pena.
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Riferita dal ricorrente come norma invocata per contestare la regolarità delle notifiche e del prosieguo del giudizio. La Corte ha ritenuto la questione sollevata in termini generici e comunque suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui le nullità di carattere generale a regime intermedio devono essere eccepite prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto per non risultare sanate; in mancanza, si considerano tacitamente convalidate.
Norma che introduce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa alla fattispecie, anche in considerazione della recidiva e della gravità del fatto.
Criteri di determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del reo, ecc.). La Corte ha affermato che, ai fini della verifica della tenuità, è sufficiente indicare i criteri ritenuti rilevanti senza analizzare esaurientemente ogni elemento.
Disposizione sulle attenuanti generiche. La Corte ha considerato legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce della gravità del fatto e dell'intensità del dolo.
Massime di principio
- La restituzione del termine per impugnare (art. 175 c.p.p.) ha effetti limitati sul computo della prescrizione: non si considera il tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione; non è corretto estendere il computo richiamando altre notifiche come quella dell'ordine di esecuzione.
- Le nullità processuali di carattere generale e a regime intermedio (es. vizio di notifica o di procedura non rilevato tempestivamente) possono considerarsi sanate se non eccepite dal difensore prima o immediatamente dopo l'atto che le ha generate (art. 182 c.p.p.). Pertanto è essenziale sollevare eccezioni procedurali con tempestività.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione comparata con i criteri dell'art. 133 c.p.: precedenti specifici, gravità del fatto, durata e intenzionalità sono elementi decisivi. Reiterazione o precedenti per reati gravi ostano al riconoscimento della tenuità.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche rientra in un'area di discrezionalità del giudice di merito che è sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale: il giudice deve indicare i criteri ritenuti rilevanti, ma non è richiesta un'analisi esaustiva di tutti gli elementi possibili.
- In procedimenti penali, le doglianze difensive devono essere formulate in modo specifico e motivato; argomentazioni generiche rischiano l'inammissibilità o l'insuccesso.
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