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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13767/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Buonocore ha impugnato la sentenza di merito con sei motivi: 1) contesta la qualificazione come reato consumato di quanto contestato al capo E (art. 516 c.p.), sostenendo che si sarebbe trattato di tentativo e che sussisterebbe un rapporto di specialità con la normativa speciale sulla sofisticazione dei vini (art. 33, comma 2, L. n. 82/2006); 2) analoga doglianza sulla parte relativa all'art. 516 e sulla applicabilità della norma; 3) censura la pronuncia sull'associazione (art. 416 c.p.), deducendo mancanza di motivazione sul profilo soggettivo e che la condotta sarebbe mero concorso di persone; 4) deduce concorso o specialità tra art. 473 (contraffazione marchi) e art. 517-quater (indicazioni di origine) e, in ogni caso, che le condotte si sarebbero limitate al tentativo; 5) deduce sovrapposizione e specialità tra art. 473 e art. 469 (falsificazione di contrassegni ministeriali) e insussistenza di sua partecipazione materiale oltre al trasporto; 6) censura la gravezza della pena irrogata e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e carenze motivazionali nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato la motivazione dei giudici di merito sulla consumazione del reato di cui all'art. 516 c.p. (la commercializzazione si considera consumata quando il prodotto non genuino è tenuto a disposizione di eventuali acquirenti), ha escluso rapporto di specialità invocato con l'art. 33, comma 2, L. n. 82/2006 ritenendo tale norma riferita alla fase di vinificazione/manipolazione mentre l'art. 516 tutela la fase di commercializzazione. Ha ritenuto analiticamente provata l'esistenza dell'associazione e la partecipazione dell'imputato sulla base di elementi di struttura, continuità, divisione dei compiti e risultanze investigative. Ha affermato la possibilità di concorso tra art. 473 e art. 517-quater per diversità di beni giuridici tutelati e assenza di clausole di riserva; ha ritenuto non rilevante che il materiale non fosse uscito dalla disponibilità dell'agente rispetto alla consumazione dei reati di contraffazione. Sulla presunta sovrapponibilità tra art. 473 e art. 469 ha confermato la diversità dell'oggetto materiale (etichetta/marchio vs fascette/contrassegno ministeriale) e la legittimità della doppia contestazione. Il sesto motivo sulla pena è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione e legittima la quantificazione (pena di merito pari a anni 2 e mesi 3, ridotta per il rito a anni 1 e mesi 6). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili costituite.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. pen.

    Disciplina la commercializzazione di sostanze alimentari non genuine; la consumazione si realizza con la messa a disposizione del prodotto per gli acquirenti, indipendentemente dal trasferimento materiale. La norma tutela la fase di commercializzazione, distinta dall'adulterazione durante la vinificazione.

  • art. 33, comma 2, legge n. 82/2006

    Sanziona l'impiego in fase di vinificazione o manipolazione di prodotti non consentiti (ad esempio alcool) con una sanzione amministrativa; si riferisce alla fase di produzione/manipolazione e non opera in specialità rispetto all'art. 516 quando la condotta riguarda la commercializzazione.

  • art. 473 cod. pen.

    Sanziona la contraffazione o alterazione dei marchi e l'uso di marchi contraffatti; la fattispecie tutela il collegamento marchio-prodotto e può avere autonomia rispetto ad altri reati di falsità o a norme sulmade indicazione d'origine.

  • art. 517-quater cod. pen.

    Sanziona la contraffazione o l'alterazione di indicazioni e denominazioni di origine geografica e la loro introduzione o messa in circolazione con segni mendaci; non contiene clausole di riserva che impediscano il concorso con art. 473, pertanto può concorrere con quest'ultimo quando gli oggetti materiali e i beni giuridici tutelati sono differenti.

  • art. 469 cod. pen.

    Sanziona la falsificazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (nel caso, le fascette ministeriali per DOC/DOCG). Ha oggetto materiale diverso rispetto alla contraffazione delle etichette/marchi e non si assorbe automaticamente in art. 473.

  • art. 15 cod. pen.

    Principio di specialità: quando più norme disciplinano lo stesso fatto, si applica la norma speciale. La Corte richiama la necessità di verificare se la fattispecie concreta rientri integralmente nella sfera di applicazione della norma speciale prima di escludere la norma generale.

  • art. 11 d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)

    Citato per chiarire che la tutela dell'origine del prodotto non richiede necessariamente la registrazione di un marchio collettivo; rilevante nella valutazione della portata protettiva degli articoli penali relativi ai segni distintivi.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena e i criteri per la sua quantificazione; la Corte conferma la ampia discrezionalità del giudice di merito purché sorretta da motivazione logica e specifica indicazione dei criteri applicati.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito nella motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche: la riforma ha reso più rigorosi i presupposti per la loro concessione, non essendo più sufficiente lo stato di incensuratezza.

  • art. 477 cod. pen.

    Richiamato nella discussione sulla prevalenza di una falsificazione rispetto ad altre tipologie di falsità in atti; utile per valutare il rapporto tra falsificazione di contrassegni e falsità in atti, benché la Corte abbia escluso assorbimento automatico tra artt. 469 e 473.

Massime di principio

  • Il reato di commercio di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.) è consumato quando il prodotto adulterato è posto a disposizione di potenziali acquirenti: non è necessario il trasferimento materiale al consumatore.
  • Le norme speciali sulla sofisticazione del vino riferite alla fase di vinificazione/manipolazione (es. art. 33 L. n. 82/2006) non si sovrappongono automaticamente alla norma generale sull'alimento non genuino se le condotte appartengono a fasi diverse (produzione vs commercializzazione).
  • Il principio di specialità (art. 15 c.p.) va applicato valutando se la fattispecie concreta rientri integralmente nella disciplina speciale; in mancanza di questa corrispondenza, possono concorrere più fattispecie penali.
  • Contraffazione di marchi (art. 473), contraffazione di indicazioni di origine (art. 517-quater) e falsificazione di contrassegni ministeriali (art. 469) possono essere contestati congiuntamente quando hanno oggetti materiali distinti e diversi beni giuridici tutelati; non c'è assorbimento automatico.
  • La qualificazione del fatto come consumato o tentativo dipende da elementi di fatto sulla fase raggiunta: atti idonei e diretti alla commercializzazione configurano il tentativo se il prodotto è ancora nella disponibilità dell'agente; la valutazione concreta è fatto del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
  • La prova dell'associazione (art. 416 c.p.) si basa su elementi quali continuità dell'attività, struttura organizzativa, divisione dei compiti, comunicazioni intercettate e basi logistiche; la diversa interpretazione delle stesse risultanze costituisce tipicamente questione di fatto.
  • La determinazione della pena è discrezionale nel giudice di merito: la Corte di legittimità verifica la sussistenza di motivazione logica e il richiamo ai criteri legali (art. 133 c.p.); le attenuanti generiche richiedono motivazione positiva se vengono riconosciute, e possono essere negati con adeguata giustificazione.

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