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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49713/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha respinto la richiesta di rideterminazione della pena con esclusione dell'aumento per recidiva applicato ai sensi dell'art. 99, comma 4 e 5 cod. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015. Il ricorrente articolava due motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 99, comma 5 in relazione all'art. 666 cod. proc. pen., lamentando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe verificato concretamente, come imposto dalla Corte costituzionale, se la reiterazione costituisse effettivo indice di maggiore attitudine a delinquere o di gravità del reato; (2) carenza e contraddittorietà della motivazione, con addebito al Tribunale di aver mantenuto l'aumento esclusivamente sulla base della presenza di precedenti, senza valutare la gravità del nuovo illecito e la maggiore attitudine a delinquere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio per cui il sindacato del giudice dell'esecuzione sui vizi già deducibili in sede di cognizione è limitato: il giudice dell'esecuzione può intervenire per tener conto di norme sopravvenute (come la declaratoria di incostituzionalità) o per correggere palesi illegalità della pena, ma non per rinnovare il controllo di merito. Quanto alla recidiva, la Corte ha ricordato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n.185/2015 che ha eliminato l'automatismo dell'aumento, il giudice dell'esecuzione deve verificare se il giudice della cognizione avesse comunque motivato la meritevolezza dell'incremento o, in assenza di tale motivazione, se la reiterazione del reato costituisca effettivo indice di maggior pericolosità. Nel caso concreto il Tribunale aveva verificato che l'aumento era stato fondato su un apprezzamento di merito: l'imputato aveva commesso un nuovo reato della stessa specie durante l'esecuzione della misura alternativa, in epoca ravvicinata, con assenza di segni di resipiscenza; pertanto la conferma dell'aumento è risultata legittima. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte costituzionale n.185/2015 ha dichiarato l'illegittimità del carattere obbligatorio dell'aumento per recidiva contenuto nel quinto comma; il giudice dell'esecuzione deve pertanto verificare se l'applicazione anteriore dell'aumento fosse comunque sorretta da motivazione di merito sulla maggiore pericolosità

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in riferimento alle tutele procedurali; la Corte osserva che errori deducibili in sede di cognizione non sono in generale riesaminabili in sede esecutiva

  • artt. 667, 668, 672, 674, 675, 676, 671, 673 cod. proc. pen. e art. 183 disp. att.

    Richiamate per delimitare le competenze del giudice dell'esecuzione: poteri limitati e tassativamente predeterminati per valutare effetti di norme sopravvenute, integrare decisioni incomplete o rilevare specifiche ipotesi di illegittimità della pena

  • Corte costituzionale, sentenza n. 185/2015

    Ha escluso l'automatismo obbligatorio dell'aumento di pena per recidiva reiterata, imponendo al giudice, anche in sede esecutiva, una verifica concreta della rilevanza dei precedenti e dell'effettiva maggiore pericolosità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni civili/penali)

    es. Sez. U. n. 35738/2010; Sez. U. n. 47766/2015; Sez. U. n. 15498/2020

    Affermano i limiti del sindacato in sede esecutiva, i casi in cui sia ammessa la revisione del trattamento sanzionatorio (norme sopravvenute, palesi errori, sanzioni illegali) e i criteri per valutare la recidiva (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, profili della personalità del reo)

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha competenze limitate: non può in generale riesaminare errori di merito già deducibili nella fase di cognizione, ma può intervenire per effetti di norme sopravvenute o per palesi illegittimità della pena
  • Dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'obbligatorietà dell'aumento per recidiva, la rivalutazione in sede esecutiva è possibile solo per verificare se il precedente giudice avesse comunque fornito motivazione di merito o, in assenza di questa, se la reiterazione del reato indichi effettiva maggiore pericolosità
  • Se la recidiva è stata applicata automaticament e prima della decisione costituzionale, il giudice dell'esecuzione deve esprimere una propria motivazione se ritiene che i fatti (tipologia dei reati, omogeneità, ravvicinamento temporale, commissione durante esecuzione della pena, assenza di segni di resipiscenza) giustifichino il mantenimento dell'aumento
  • Le censure sulla motivazione del giudice della cognizione devono essere solitamente proposte in sede di impugnazione del provvedimento di merito; l'esecuzione non è uno strumento ordinario per rinnovare il controllo di legittimità e merito
  • Per valutare la recidiva e la maggiore pericolosità occorre considerare elementi individualizzanti: natura e gravità dei reati, tipo di devianza, grado di offensività, distanza temporale tra i fatti, omogeneità, eventuale occasionalità della ricaduta e segni di ravvedimento

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