Cassazione Penale, Ordinanza n. 01680/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma parziale della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal reato contestato al capo a) e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio per il restante capo b). Il ricorso era affidato a un unico motivo: deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura mirava quindi a contestare la motivazione sul diniego del beneficio, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era esente da evidenti illogicità. Ha richiamato il principio per cui, nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o desumibili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione; il giudice di merito può fondare il diniego su elementi decisivi o rilevanti senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non consente di rivalutare il merito della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche quando la decisione impugnata presenti una motivazione non manifestamente illogica.
- Nel rigetto della richiesta di attenuanti generiche è sufficiente che il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione in modo analitico tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
- La censura in cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera richiesta di una diversa valutazione del materiale fattuale già apprezzato dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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