Cassazione Penale, Ordinanza n. 01657/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, ma la doglianza consisteva, secondo la Corte, nella mera riproposizione di censure di merito già formulate in appello e lì disattese, senza una critica argomentata effettiva. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento tra circostanze, lamentando un vizio motivazionale e il diverso trattamento rispetto ad altri imputati del medesimo procedimento. La Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se sorretto da motivazione irragionevole o paradossale, evenienza esclusa nel caso concreto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti.
Richiamato come criterio per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica argomentata specifica alla motivazione impugnata.
- La censura di vizio di motivazione sulla responsabilità penale è inammissibile quando non investa realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limiti a contestazioni generiche o apparenti.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o motivazione irragionevole.
- Il diverso trattamento sanzionatorio riservato a coimputati nello stesso procedimento non integra di per sé vizio di motivazione, salvo che la comparazione evidenzi una disparità sostenuta da argomentazioni irragionevoli o paradossali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta nel provvedimento.
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