Cassazione Penale, Ordinanza n. 01660/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio della motivazione sulla responsabilità, sostenendo l'erroneità della ricostruzione probatoria e chiedendo una diversa valutazione delle prove; 2) erronea applicazione dell'art. 497-bis, comma 2, c.p., contestando che fosse provata la detenzione dei documenti contraffatti, in particolare di quelli privi dell'effigie dell'imputato; 3) eccessività della pena, censurando la quantificazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e comunque manifestamente infondato, rilevando che la motivazione di merito era lineare e coerente e che, ai fini del reato, era sufficiente il pregresso possesso dei documenti contraffatti, anche se poi disfatti. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva accertato la detenzione di tutti i documenti contraffatti, compresi quelli senza effigie del ricorrente. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione e comunque infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è applicata alla detenzione di documenti contraffatti; la Corte valorizza il pregresso possesso e la prova della detenzione anche dei documenti privi dell'effigie del ricorrente, confermando la sussistenza del reato.
La contestazione sulla sua applicazione è respinta perché i documenti contraffatti risultavano tutti detenuti dall'imputato.
Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato come parametro legale della discrezionalità nella determinazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirano a una rivalutazione del merito probatorio o a sostituire una diversa lettura delle risultanze di fatto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione sulla responsabilità è censurabile in cassazione solo quando presenti vizi logici manifesti o un reale deficit argomentativo, non quando sia semplicemente non condivisa dalla parte ricorrente.
- Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di documenti contraffatti rileva il possesso pregresso dei documenti, anche se l'interessato se ne sia poi disfatto.
- La grossolanità del falso, idonea a escludere il reato per impossibilità dell'evento, sussiste solo quando la falsità sia immediatamente percepibile da qualunque persona di comune avvedutezza, non essendo sufficiente che un esperto la riconosca facilmente.
- La determinazione della pena, compresi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, è materia di discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o dell'omessa considerazione dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
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