Cassazione Penale, Ordinanza n. 01659/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non indicava concretamente gli elementi di critica alla motivazione della sentenza impugnata, che risultava logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. L'unico motivo di ricorso censurava la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato: non venivano infatti indicati, in modo specifico, gli elementi su cui si fondava la censura, con la conseguenza di non consentire al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e puntuale; la mera contestazione generica della motivazione non consente il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura alla motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, indicando in modo chiaro e puntuale gli elementi di fatto o di diritto ritenuti erronei.
- La genericità o indeterminatezza del motivo di ricorso, quando non consente di comprendere quali siano i rilievi effettivamente sollevati contro la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e il ricorrente non articola una critica circostanziata, la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare autonomamente i possibili profili di errore.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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