Cassazione Penale, Ordinanza n. 01663/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputata per furto pluriaggravato e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo deduceva la non correttezza della motivazione sulla responsabilità e, in particolare, contestava la sussistenza delle circostanze aggravanti richiamate ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: quanto all'aggravante del mezzo fraudolento, ha rilevato che la sua integrazione non richiedeva l'esistenza di un contatore manomesso, essendo sufficiente l'allaccio diretto abusivo alla conduttura idrica comunale; quanto all'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p., ha osservato che le censure difensive erano inconferenti perché riferite all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, mentre nel caso concreto era stata ritenuta quella relativa alla destinazione della cosa a pubblico servizio.
Norme richiamate
L'aggravante del mezzo fraudolento può ritenersi integrata anche quando la sottrazione sia realizzata mediante un allaccio diretto abusivo alla conduttura idrica comunale, senza necessità che sia stato manomesso un contatore.
L'aggravante contestata riguarda la destinazione della cosa a pubblico servizio; sono quindi inconferenti le doglianze riferite all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
La sentenza conferma la configurabilità di aggravanti nel furto pluriaggravato quando la condotta presenti modalità fraudolente e riguardi beni destinati a pubblico servizio.
Massime di principio
- Nel furto aggravato, l"aggravante del mezzo fraudolento può essere integrata da modalità di apprensione della cosa che realizzino un allaccio abusivo o comunque una condotta ingannatoria idonea a sottrarre il bene, senza che sia necessario un artificio specifico come la manomissione di un contatore.
- Ai fini della verifica delle circostanze aggravanti, il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso quando la motivazione di merito sia logica, coerente e specifichi le ragioni dell"affermazione di responsabilità e della sussistenza delle aggravanti.
- Le censure difensive sono inconferenti quando attaccano una diversa aggravante rispetto a quella effettivamente ritenuta dal giudice di merito; in tal caso il motivo non coglie la ratio decidendi ed è manifestamente infondato.
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