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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01662/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsità materiale in atto pubblico e tentata truffa. Con l'unico motivo deduceva la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato, inoltre, che erano state prospettate anche doglianze relative alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ma tali questioni non erano state devolute con specifico motivo di appello e quindi non potevano essere esaminate in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche, osservando che la motivazione del giudice di merito sul diniego non presentava evidenti illogicità e che non è necessario esaminare espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Ha inoltre escluso la deducibilità in cassazione della doglianza sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., poiché non oggetto di corrispondente motivo di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    la relativa attenuante non può essere dedotta in cassazione se non è stata oggetto di specifico motivo di appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    vieta la deduzione in cassazione di questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice di appello, salvo eccezioni per questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o del vizio di motivazione, non essendo necessario che il giudice di merito confuti analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • Le questioni non devolute al giudice di appello con specifico motivo non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • La mancata devoluzione in appello di una circostanza attenuante impedisce di dedurla in sede di legittimità come motivo di ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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