Cassazione Penale, Ordinanza n. 01656/2026 del 15/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che, per quanto rileva, aveva rideterminato la pena confermando la condanna per furto pluriaggravato, invasione di terreni e modificazione dello stato dei luoghi. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che vi fosse sovrapposizione di fatti già giudicati; 2) difetto della condizione di procedibilità per il reato contestato al capo C), lamentando la necessità di querela; 3) eccessività della pena, censurando la misura del trattamento sanzionatorio e gli aumenti applicati. Ha inoltre chiesto la trattazione orale, istanza ritenuta inammissibile nel rito ex art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'istanza di trattazione orale perché non prevista dal rito camerale disciplinato dall'art. 611 c.p.p. Il primo motivo è stato reputato privo di interesse ad impugnare, perché per i reati oggetto della doglianza non era intervenuta condanna e comunque il giudice di merito aveva escluso l'identità del fatto rilevante ai sensi dell'art. 649 c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché il furto era procedibile d'ufficio in base all'art. 624, comma 3, c.p., trattandosi di cosa destinata a pubblico servizio. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, se adeguatamente motivata alla luce degli artt. 132 e 133 c.p. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
nel rito camerale disciplinato da questa norma non è prevista la trattazione orale richiesta dal ricorrente
art. 649 c.p.p.
l'eccezione di ne bis in idem presuppone l'identità del fatto rilevante; nel caso concreto il giudice di merito l'ha esclusa
art. 624, comma 3, c.p.
il furto è procedibile d'ufficio quando ricorre l'ipotesi di cosa destinata a pubblico servizio
art. 132 c.p.
la determinazione della pena rientra nei criteri legali di commisurazione rimessi al giudice
art. 133 c.p.
la graduazione della pena deve essere operata alla luce degli elementi indicati dalla norma e rientra nella discrezionalità del giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le doglianze sono inammissibili quando non evidenziano un concreto pregiudizio eliminabile con l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, cioè quando manca l'interesse ad impugnare.
- L'eccezione di ne bis in idem richiede l'identità del fatto nei termini rilevanti dall'art. 649 c.p.p.; se tale identità è esclusa dal giudice di merito, la censura non può essere accolta.
- Il furto è procedibile d'ufficio quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p., con conseguente infondatezza della doglianza sulla mancanza di querela.
- La censura sulla misura della pena, quando mira solo a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito, non è ammissibile in cassazione se la motivazione richiama in modo congruo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La richiesta di trattazione orale non è proponibile se incompatibile con il rito camerale previsto dalla disciplina applicabile al ricorso per cassazione.
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