Cassazione Penale, Sentenza n. 5477/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barbareschi impugna l'ordinanza del 6/9/2021 che aveva rigettato il riesame contro la misura di custodia cautelare in carcere (ordinanza GIP 22/7/2021) per i reati di detenzione/porto illegale di armi e tentato omicidio aggravati da futili motivi e dall'art. 416-bis.1 (metodo/agevolazione mafiosa). Propone cinque motivi: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Orefice per mancato avvertimento previsto dall'art. 64 c.p.p.; (2) irregolarità/omissione di atti e possibili pressioni nella registrazione del colloquio in ospedale; (3) violazione del divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria e illegittima acquisizione di registrazioni fonografiche; (4) vizio di motivazione nella valutazione della gravità indiziaria, con richieste di rivalutazione delle contraddizioni della persona offesa e del riconoscimento dell'autore; (5) contestazione dell'applicabilità dell'aggravante 416-bis.1 in ragione dell'esclusione di responsabilità di un coindagato che, secondo il ricorrente, legava il fatto al contesto mafioso.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Respinge tutte le censure: ritiene utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa nei confronti di terzi (richiamando giurisprudenza su contenuti autoindizianti), afferma la validità della registrazione effettuata con telefono cellulare della polizia giudiziaria/operante come prova documentale (non qualificabile come intercettazione), esclude violazione per testimonianza indiretta quando il documento fonografico è regolarmente utilizzabile e non occorre testimonianza sul suo contenuto, respinge la richiesta di riesame della valutazione sulla gravità indiziaria (operando un controllo limitato alla motivazione e non al merito), conferma che l'aggravante 416-bis.1 può essere valorizzata anche indipendentemente dalla posizione del singolo coindagato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dispone adempimenti istruttori relativi allo stato di detenzione (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sul riesame: il ricorso per riesame è stato oggetto dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure rivolte al riesame quando non previamente vagliate o quando costituiscono nuova valutazione di merito.
Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente sull'utilizzabilità delle prove; la Corte non ha ritenuto sussistente l'inutilizzabilità denunciata.
Citato come riferimento normativo nella doglianza sulle forme dell'assunzione della prova; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato tra le norme a pena di inutilizzabilità di dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero comunque utilizzabili contro terzi secondo la giurisprudenza citata.
Richiamato nelle censure sull'utilizzabilità delle dichiarazioni; non ha indotto la Corte a escludere la prova utilizzata.
Richiamato tra le norme processuali sulla formazione della prova; la Corte non ha rilevato violazioni tali da annullare la valutazione del giudice del merito.
Invocato relativamente alla verbalizzazione/registrazione di colloqui; la Corte ha confermato che registrazioni effettuate da partecipanti possono costituire prova documentale.
Norma sulla prova documentale: la Corte ha ritenuto che la registrazione fonografica effettuata dall'operante/partecipe costituisca documento ai sensi di questa norma e sia utilizzabile.
Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente; la Corte non ha condiviso le censure ad esso riferite come idonee a dichiarare l'inammissibilità del provvedimento impugnato.
Richiamato nei motivi relativi al vizio di motivazione: la Corte ha precisato che la sua sindacabilità è limitata e non consente un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove.
Aggravante "metodo mafioso/agevolazione": la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione dell'aggravante in relazione alle modalità del fatto e al contesto malavitoso, anche se la responsabilità di un coindagato è stata esclusa.
art. 63, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare l'utilizzabilità di dichiarazioni autoindizianti della persona offesa contro terzi quando al momento non risultava indagata; la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale in tal senso.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sul divieto di testimonianza della polizia giudiziaria: la Corte ha osservato che, se il documento fonografico è regolare, non occorre una testimonianza sul suo contenuto; le dichiarazioni dell'operante hanno autonomia probatoria limitata a quanto direttamente constatato.
Norma che prevede la sanzione pecuniaria a carico dell'autore del ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulla comunicazione all'autorità detentiva: la Corte ha ordinato alla cancelleria di eseguire gli adempimenti previsti per il ricorrente in stato di detenzione.
Massime di principio
- Le registrazioni fonografiche effettuate da un partecipante o da un operante (es. cellulare della persona offesa o dell'operante) possono costituire prova documentale utilizzabile, non qualificandosi necessariamente come intercettazioni proibite.
- Dichiarazioni rese da una persona offesa prima che essa sia indagata, anche se autoindizianti, possono essere utilizzate contro terzi quando non sussistono elementi al momento per considerarla indagata (principio consolidato dalla giurisprudenza citata).
- La Corte di Cassazione esercita un controllo sulla motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del compendio probatorio; le doglianze che chiedono una nuova valutazione dei fatti o della credibilità sono inammissibili se non investono mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La contestazione dell'applicabilità di un'aggravante di contesto (es. 416-bis.1) richiede valutazione complessiva degli elementi utili a ricostruire finalità e modalità del fatto: l'esclusione della responsabilità di un singolo coindagato non impedisce, di per sé, il riconoscimento dell'aggravante se gli altri elementi giustificano il collegamento al contesto mafioso.
- Per non perdere censure processuali in sede di Cassazione è fondamentale che le questioni rilevanti siano adeguatamente sollevate e argomentate nei gradi precedenti (es. nella fase di riesame), altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
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