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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36822/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) contestazione della prova d'identità e della fondatezza del riconoscimento operato su riprese di videosorveglianza e dalla testimonianza del sig. Chiavacci; 2) doglianza sulla qualificazione dell'aggravante della violenza sulle cose e sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., con riferimento all'effrazione della porta e al valore dei beni non asportati; 3) richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (nuovo testo) per estinzione della punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, per il resto, infondato, rigettandolo nel suo complesso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico ed estrinseco per mancata specifica contestazione delle ragioni della decisione impugnata e ha confermato la valutazione probatoria della Corte territoriale che ha fondato il riconoscimento sulla testimonianza del sig. Chiavacci e sulle dichiarazioni del ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la deduzione come una mera richiesta di rivalutazione della prova, preclusa in sede di legittimità, e ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine all'esclusione dell'attenuante, avuto riguardo ai danni prospettici e al valore degli apparecchi slot presenti. Sul terzo motivo la Corte ha osservato che, pur riconoscendo la modifica normativa che amplia l'ambito applicativo dell'art. 131-bis, il diniego della causa di non punibilità è motivato da elementi ostativi (carattere predatorio della condotta e precedenti penali) e quindi la richiesta è infondata. Conseguenza: confermata la condanna per tentato furto in abitazione aggravato; ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.

    Riferimento all'aggravante della violenza sulle cose; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante nel contesto della condotta predatoria e dei danni prodotti, decisione non sindacabile in cassazione se la censura equivale a mera rivalutazione delle prove

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    Attenuante per il modesto valore della cosa; nel tentativo di furto la valutazione del danno patrimoniale va fatta con prognosi ex ante sul valore della cosa che sarebbe stata sottratta, criterio correttamente adottato dalla Corte d'appello nel negare l'attenuante

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il nuovo testo (d.lgs. 150/2022) amplia l'applicabilità della causa di non punibilità ai reati la cui pena minima non supera due anni; tuttavia permangono esclusioni per casi di particolare gravità, recidiva o caratteristiche di abitualità e predazione che ostano al riconoscimento, motivazione che ha giustificato il diniego nel caso concreto

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse generico ed estrinseco per mancato confronto con le ragioni della decisione impugnata

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una mera rivalutazione degli elementi di prova: le censure che si limitano a prospettare una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se non è specificamente dedotto il travisamento della prova
  • Il riconoscimento di una persona su immagini poco chiare può essere ritenuto probatorio se supportato da altri elementi, come la testimonianza di chi conosceva l'imputato e le sue stesse dichiarazioni; il giudice deve però motivare adeguatamente il convincimento
  • Per l'applicazione dell'aggravante per violenza sulle cose è richiesta una valutazione delle modalità e degli effetti del danneggiamento; contestazioni che attengono esclusivamente all'identificazione dell'elemento materiale della violenza possono risultare inammissibili in sede di legittimità quando implichino rievaluazione della prova
  • L'attenuante per il modesto valore della cosa nel reato tentato va valutata con una prognosi ex ante del valore del bene che sarebbe stato sottratto; il giudice di merito deve esplicitare tale valutazione e la Cassazione verifica la correttezza dell'iter motivazionale, non la riconsiderazione dei fatti
  • L'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 131-bis non garantisce automaticamente l'applicabilità: elementi quali recidiva, gravità, carattere predatorio o abitualità possono escludere la causa di non punibilità anche dopo la modifica normativa
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi concretamente con le ragioni della decisione impugnata; motivi generici o estrinseci sono dichiarati inammissibili

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