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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19306/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge obbligato)

La controversia

Dopo lo scioglimento del matrimonio, il tribunale aveva riconosciuto all'ex moglie un assegno divorzile mensile di 200 euro con funzione assistenziale; la corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando la sopravvenuta patologia oncologica della donna, l'invalidità permanente del 67%, la conseguente depressione e i disturbi d'ansia, nonché la riduzione della sua capacità lavorativa, tanto da aver ottenuto un impiego part-time invece che a tempo pieno. L'ex marito ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione di norme sul giudicato interno, sostenendo che fosse coperto da giudicato il rigetto in primo grado della tesi della controparte circa l'incidenza delle condizioni di salute sulla capacità di reddito; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la corte territoriale considerato compiutamente la situazione economico-patrimoniale dell'ex moglie, proprietaria di immobile, non gravata da mutuo, titolare di patrimonio mobiliare e proveniente da una famiglia benestante, oltre a percepire un reddito da lavoro e un'indennità di esodo; con il terzo ha contestato che il giudice di merito avesse dato rilievo al criterio dei c.d. mancati guadagni, che assumeva non previsto dal legislatore.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che non vi fosse un capo autonomo di decisione passibile di giudicato interno, ma solo una valutazione di presupposti fattuali sulla capacità lavorativa della beneficiaria. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, osservando che la corte d'appello, pur escludendo la funzione perequativo-compensativa dell'assegno, aveva fondato la conferma dell'assegno soltanto sulla ridotta capacità lavorativa dell'ex moglie, senza compiere la necessaria verifica sulla sua effettiva e concreta non autosufficienza economica alla luce di tutte le condizioni patrimoniali e reddituali allegate e contestate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, affinché rivaluti la sussistenza del solo profilo assistenziale dell'assegno secondo i principi di legittimità richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia e al giudicato interno; la Corte esclude la violazione

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte afferma che non ricorrevano capi autonomi passati in giudicato

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di giudicato

  • art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970

    norma regolatrice dell'assegno divorzile; richiede inadeguatezza dei mezzi e impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali e delle componenti assistenziale, perequativa e compensativa

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi secondo e terzo quale parametro di censura sul governo delle prove e dei fatti allegati

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi secondo e terzo sul riparto dell'onere della prova

  • art. 438 c.c.

    richiamato dalla Corte come criterio tendenziale per la quantificazione della componente esclusivamente assistenziale dell'assegno, con opportuni adattamenti

  • art. 52 D.Lgs. n. 198 del 2003

    richiamato nel dispositivo per l'oscuramento dei dati identificativi

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione, cioè su statuizioni indipendenti che risolvano una questione controversa con propria individualità; non si forma invece su mere argomentazioni o su valutazioni di presupposti di fatto che concorrono a comporre un unico capo della sentenza.
  • In tema di assegno divorzile, il giudice deve verificare anzitutto l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli, mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e delle circostanze rilevanti del caso concreto.
  • L'assegno divorzile, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte, ha funzione insieme assistenziale, perequativa e compensativa; la componente perequativo-compensativa rileva quando vi siano rinunce o sacrifici compiuti nella vita familiare e aspettative professionali sacrificate.
  • Quando la componente perequativo-compensativa non sia accertabile o non ricorra, il giudice può fondare l'assegno sulla sola funzione assistenziale, ma deve accertare in modo rigoroso l'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, considerando redditi, patrimonio, capacità lavorativa e ogni altra circostanza significativa.
  • La mera riduzione della capacità lavorativa o la limitazione del potenziale reddituale non bastano, da sole, a giustificare l'assegno se non sono accompagnate dalla verifica complessiva della reale condizione economica del richiedente e della capacità economica dell'obbligato.
  • La quantificazione dell'assegno divorzile nella sola componente assistenziale può essere compiuta, in via tendenziale, secondo i criteri dell'art. 438 c.c., con gli adattamenti necessari al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieDivorzioAssegno di mantenimento e divorzile
RamiFamiglia
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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