Cassazione Penale, Sentenza n. 11504/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze di convalida del fermo sostenendo: 1) violazione dell'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. perché il verbale di fermo è stato trasmesso al Pubblico Ministero oltre il termine di 24 ore decorrente dal momento di effettiva privazione della libertà (i fermati erano in stato di privazione della libertà già dalla sera del 20 giugno o almeno dalle 3:40 del 21 giugno, mentre la trasmissione è avvenuta il 22 giugno alle 8:46); 2) violazione dell'art. 384, comma 1, cod. proc. pen. e difetto di motivazione rispetto al requisito del pericolo di fuga, in quanto le ordinanze non contengono riferimenti concreti al pericolo di fuga né richiamano adeguatamente la richiesta del PM o il verbale di fermo.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che il dies a quo per il computo delle 24 ore è il momento dell'effettiva privazione della libertà e non la mera indicazione formale nel verbale; non essendo stato rispettato il termine di 24 ore né risultando una autorizzazione motivata del PM per la dilazione, il fermo era divenuto inefficace. Inoltre le ordinanze mancano di motivazione sul pericolo di fuga. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio le ordinanze di convalida del fermo. La Corte ha altresì precisato che il successivo provvedimento cautelare eventualmente adottato rimane valido.
Norme richiamate
Disciplina il fermo e i relativi presupposti (tra cui il pericolo di fuga); la Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata non motivava il requisito del pericolo di fuga
art. 386, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 24 ore per la trasmissione del verbale di fermo al Pubblico Ministero; la Corte ha ritenuto che il termine decorre dall'effettiva privazione della libertà e che la sua violazione rende inefficace il fermo
art. 386, comma 7 cod. proc. pen.
Prevede l'inefficacia del fermo in caso di violazione del termine; la Corte ha applicato tale principio dichiarando l'inefficacia del fermo
art. 391, comma 4 cod. proc. pen.
Collega la disciplina della convalida alle conseguenze della violazione dei termini; la Corte ha ritenuto che, per effetto del richiamo, l'ordinanza di convalida sia invalida se il fermo è inefficace
Massime di principio
- Il dies a quo per il computo dei termini procedurali (in particolare delle 24 ore per la trasmissione del verbale di fermo) è il momento dell'effettiva privazione della libertà e non l'ora formalmente indicata nel verbale
- La trasmissione del verbale di fermo al Pubblico Ministero entro 24 ore è obbligatoria e perentoria: la sua violazione rende inefficace il fermo ai sensi dell'art. 386, comma 7
- L'inefficacia del fermo produce altresì l'invalidità dell'ordinanza di convalida (richiamo operato dall'art. 391, comma 4); quando il fermo è divenuto inefficace non è possibile convalidarlo successivamente, perciò l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio
- Il giudice che convalida il fermo deve motivare espressamente la sussistenza dei presupposti della misura, in particolare il pericolo di fuga, richiamando circostanze concrete: la mera enunciazione non è sufficiente
- Un eventuale provvedimento cautelare successivo, adottato nei modi e nei tempi corretti, resta valido nonostante l'annullamento della convalida del fermo antecedente
- Se la polizia giudiziaria necessita di dilazione nella trasmissione del verbale, tale dilazione deve risultare autorizzata dal PM e motivata in modo documentabile negli atti
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