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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27387/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla declaratoria di fallimento di una società in nome collettivo emessa dal Tribunale di Torino, poi confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza/sentenza di appello deducendo la violazione dell'art. 15, comma 9, l. fall., sostenendo che il credito del soggetto istante non potesse essere considerato "scaduto" ai fini del superamento della soglia di procedibilità di euro 30.000, perché ancora sub iudice dopo una precedente cassazione con rinvio limitata al quantum debeatur. La Corte territoriale aveva però ritenuto che i debiti riconosciuti dai reclamanti fossero inferiori alla soglia, ma che la soglia fosse comunque superata grazie a un ulteriore credito scaduto vantato dal creditore istante, già definitivamente accertato nell'an e presumibilmente superiore alla soglia in base agli elementi dell'istruttoria prefallimentare. Il ricorso per cassazione censurava quindi la ritenuta sussistenza del presupposto di procedibilità della domanda di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non colpiva la ratio decidendi della decisione impugnata, poiché la Corte d'appello aveva fondato il superamento della soglia di cui all'art. 15, comma 9, l. fall. sul definitivo accertamento dell'an debeatur del credito e sulla valutazione, in fatto, del superamento della soglia già sulla base delle risultanze istruttorie prefallimentari. Inoltre, la doglianza mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale e della quantificazione del credito, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifica deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., neppure prospettato. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    reclamo ex art. 18 l. fall.

    norma che regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 15, comma 9, l. fall.

    condizione di procedibilità ... soglia ... di euro 30.000

    il credito rilevante ai fini della soglia deve essere scaduto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto superata la soglia sulla base di un credito già accertato nell'an e valutato come superiore al minimo richiesto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    vizio ... neanche prospettato

    solo un vizio motivazionale nei limiti di legge avrebbe potuto rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    camera di consiglio non partecipata ... memoria ex art. 380bis c.p.c.

    richiamo al rito camerale per la decisione in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • La censura che richiede una nuova valutazione del materiale istruttorio o documentale e della quantificazione del credito è preclusa in cassazione, salvo specifica deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Ai fini della verifica della soglia di fallibilità ex art. 15, comma 9, l. fall., rileva un credito già definitivamente accertato nell'an, mentre la contestazione sulla sola quantificazione, quando sia stata valorizzata dal giudice di merito come superiore alla soglia, attiene a un accertamento di fatto non sindacabile nei limiti del ricorso per cassazione.
  • La nozione di credito "scaduto" non è esclusa solo perché il credito sia ancora oggetto di controversia sulla quantificazione, ove l'an debeatur sia stato già accertato in via definitiva.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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