Cassazione Penale, Sentenza n. 19875/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e ritenuto Stella Magro responsabile per concorso in bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta dei libri contabili e dei bilanci) in qualità di amministratrice formale. La ricorrente contestava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'accettazione della carica come prestanome, senza compenso e senza concreta ingerenza nella gestione, non può di per sé implicare la consapevolezza delle frodi documentali poste in essere dall'amministratrice di fatto; inoltre la circostanza che l'amministratrice di fatto fosse protestata non provava che tale condizione fosse nota alla ricorrente né che essa avesse accettato moralmente le conseguenze penalmente rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio già enunciato nella sentenza di annullamento (secondo cui l'accettazione dell'incarico non è di per sé fonte di responsabilità e occorre comunque verificare la soggettività dell'adesione al fatto illecito) e ha ritenuto che il giudice di rinvio si sia conformato correttamente a quel principio. La Corte ha ritenuto provato che la ricorrente, pur non agendo per lucro, abbia fatto da prestanome per consentire a persone protestate ed interdette di eludere il divieto di assumere cariche, che costituisce la spiegazione più ragionevole del suo comportamento; il totale e prolungato disinteresse per le vicende societarie e la facilitazione dell'elusione hanno fatto dubitare della regolarità della gestione e hanno configurato almeno il dolo eventuale. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità penale e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Perché possa affermarsi una sua responsabilità per concorso, ex art. 40 cod. pen., occorre [...] quantomeno la generica consapevolezza, in capo all'amministratore di diritto, che altri (in genere, l'amministratore di fatto) pongano in essere le condotte descritte dalla norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale
La Corte interpreta l'art. 40 come richiedente, per il concorso, almeno una 'generica consapevolezza' dell'attività illecita altrui; ciò può manifestarsi anche come dolo eventuale e non richiede la conoscenza di ogni singolo episodio delittuoso
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice di rinvio è vincolato ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella pronuncia di annullamento, ossia a svolgere l'indagine richieste dalla Corte sul profilo soggettivo dell'amministratore di diritto
Consente la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. dalla legge 18/12/2020 n. 176
Norma procedurale che autorizza lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta, metodo adottato nel presente ricorso
Massime di principio
- L'accettazione formale della carica di amministratore non implica automaticamente responsabilità penale per i fatti illeciti posti in essere dall'amministratore di fatto; occorre accertare l'elemento soggettivo dell'adesione o della consapevolezza
- Per affermare il concorso dell'amministratore di diritto è sufficiente, oltre all'assunzione di ruolo, la prova di una generica consapevolezza o del rischio accettato (dolo eventuale) che altri potessero compiere condotte illecite nella gestione societaria
- Fattori utili a valutare la partecipazione psicologica dell'amministratore di diritto: il coinvolgimento nelle vicende societarie, i rapporti con l'amministratore di fatto e con i soci, la conoscenza o l'occasione di conoscenza dei fatti sociali, le ragioni per cui si è assunta la carica e le utilità percepite/promesse
- La facilitazione dell'elusione di divieti legali (ad es. mettere la propria posizione a disposizione di persone interdette o protestate) e il prolungato disinteresse verso gli adempimenti formali possono essere indizi validi per inferire almeno il dolo eventuale
- Il giudice di rinvio è obbligato ad uniformarsi ai principi stabiliti dalla Cassazione in precedenti pronunce di annullamento e a svolgere l'accertamento indicato, evitando automatismi sanzionatori
- In assenza di elementi concreti che colleghino l'amministratore formale alla gestione fraudolenta (nessuna consapevolezza, nessuna utilità, nessun collegamento operativo o conoscenza), la responsabilità penale può essere esclusa
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