Cassazione Penale, Ordinanza n. 34631/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500 di ammenda per la violazione relativa all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione degli artt. 63, 350, comma 7, e 191 c.p.p., sostenendo che la responsabilità era stata illegittimamente fondata su dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sul luogo e nell'immediatezza del fatto, dichiarazioni che, secondo la difesa, non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini decisori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il rilievo difensivo perché dalla motivazione della sentenza impugnata non emergeva alcun riferimento all'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee dell'indagato. La decisione di merito si fondava invece sulla percezione diretta degli operanti, uno dei quali escusso come testimone, che avevano sorpreso l'imputato mentre svolgeva l'attività di parcheggiatore, ostacolando il traffico per agevolare il parcheggio degli automobilisti, in luoghi nei quali era già stato sanzionato per la medesima condotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per l'attività di parcheggiatore svolta nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Richiamato dalla difesa come norma che impedirebbe l'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato in una certa fase procedimentale.
Invocato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria.
Richiamato dal ricorrente quale norma sull'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso fondato sull'asserita utilizzazione di dichiarazioni inutilizzabili è infondato quando dalla motivazione della decisione impugnata non risulti che tali dichiarazioni abbiano effettivamente costituito fondamento della condanna.
- Ai fini della tenuta della sentenza di merito, è sufficiente che la responsabilità sia sorretta da elementi autonomi e rituali, come l'osservazione diretta degli operanti e la loro testimonianza dibattimentale, senza necessità di valorizzare dichiarazioni dell'indagato non richiamate nella motivazione.
- La deduzione di violazioni in tema di inutilizzabilità probatoria richiede di individuare in modo puntuale l'atto o la dichiarazione che sarebbe stata illegittimamente posta a base della decisione; in difetto di tale riscontro nella sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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