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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 marzo 2024. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo l'erroneità della decisione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una inammissibile rilettura dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti non consentito e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era esente da evidenti illogicità e che il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    La Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione del fatto e delle prove, essendo preclusa una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se presenta vizi logici o giuridici rilevanti; non basta contrapporre alla ricostruzione del giudice una lettura alternativa degli elementi di prova.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque significativi, non essendo necessario rispondere puntualmente a tutte le deduzioni difensive o a ogni circostanza favorevole astrattamente prospettata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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