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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21269/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che, riformando l'assoluzione del Tribunale, ha condannato MOSCARA per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 a 8 anni e 6 mesi e €35.000 di multa (unificati per continuazione). Il ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione e mancata correlazione tra rinnovazione dell'istruttoria e condanna; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli operanti nell'immediatezza perché non verbalizzate; 3) illegittima valutazione del silenzio tenuto in sede di convalida; 4) diniego ingiustificato delle circostanze generiche; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per marginalità del contributo; 6) carenza motivazionale nella determinazione della pena (allontanamento dal minimo edittale). La ricostruzione dei fatti contestava che MOSCARA avesse svolto ruolo meramente passivo: gli operanti avrebbero visto il ricorrente attendere in auto con motore acceso, agevolare la pronta partenza, pronunciato la frase minacciosa "Ve la faccio pagare, non so e non c'entro niente con la droga" e risultava intercettata anche la sua utenza in conversazioni che lo collegavano al movimento della droga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la rinnovazione istruttoria e la motivazione rafforzata erano regolarmente disposte e congrue; le dichiarazioni rese dall'imputato confermate in sede di esame in appello erano utilizzabili; il silenzio in sede di convalida non ha avuto rilievo decisivo e la Corte di merito ha adeguatamente motivato il diniego delle generiche e l'esclusione dell'attenuante ex art. 114 c.p., ritenendo il contributo del MOSCARA non marginale (conducente/attesa dell'auto e controllo dei paraggi); la dosimetria della pena è stata giudicata adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il provvedimento di condanna emesso dalla Corte d'appello (8 anni e 6 mesi, €35.000) rimane efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che sanziona la detenzione e il traffico di stupefacenti; nella fattispecie usata per qualificare il reato per cui MOSCARA è stato condannato.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Consente la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha correttamente disposto la rinnovazione e ha adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata quando ha rimesso in discussione un verdetto di assoluzione.

  • art. 185 c.p.p.

    Norma relativa alla comunicazione della nullità; la Corte richiamata chiarisce che la nullità di atti precedenti non si estende automaticamente a successivi atti autonomi quando il dichiarante li conferma.

  • art. 62-bis c.p.

    Regola la concessione delle circostanze generiche: la Corte ha ricordato che la loro concessione richiede elementi di segno positivo e che il diniego può essere motivato anche dalla loro assenza.

  • art. 114 c.p.

    Attenuante per il ruolo marginale: la Corte ha ritenuto che, per riconoscerla, il contributo dell'imputato debba essere effettivamente marginale e quasi privo di efficacia causale rispetto al risultato, cosa non dimostrata nel caso (MOSCARA ha avuto ruolo attivo nell'accompagnamento, attesa e controllo).

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte d'appello ha applicato discrezionalmente i criteri di gravità del fatto, intensità del dolo e personalità del reo per motivare la pena inflitta; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello che riformi un'assoluzione deve fornire una motivazione rafforzata che espliciti le ragioni del diverso convincimento e confuti i punti salienti della motivazione di primo grado.
  • Dichiarazioni rese in precedenza senza tutte le garanzie procedurali, se successivamente confermate dall'interessato in atti validi, possono essere utilizzate; la nullità dell'atto precedente non annulla automaticamente le conferme successive.
  • Il silenzio dell'imputato in fase di convalida non determina automaticamente una presunzione di colpevolezza; il suo rilievo dipende dal contesto e dalla valutazione complessiva degli altri elementi probatori.
  • Il riconoscimento delle circostanze generiche non è un automatismo derivante dalla mera assenza di elementi negativi: è necessaria la presenza di elementi positivi favorevoli per giustificare la loro concessione.
  • Per l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. il contributo dell'agente deve essere realmente marginale e con efficacia causale trascurabile rispetto all'evento, altrimenti va esclusa.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è adeguata se indica i criteri (art. 133 c.p.) e le ragioni che hanno portato alla scelta, salvo che la pena sia prossima al massimo edittale, caso in cui è richiesta motivazione più dettagliata.

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