Cassazione Civile, Ordinanza n. 00124/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva stipulato nel 2003 una polizza di responsabilità civile professionale con formula claims made. Una cliente gli aveva contestato nel 2008 un preteso inadempimento professionale chiedendo il risarcimento dei danni; il professionista aveva denunciato il sinistro alla compagnia e, quando la cliente aveva poi citato il professionista, aveva chiamato in causa l’assicuratore per essere manlevato e per ottenere la rifusione delle spese di difesa ex art. 1917, comma 3, c.c. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria della cliente, dichiarato non doversi provvedere sulla manleva e compensato le spese. In appello il professionista aveva censurato solo il capo sulla manleva e sulle spese, mentre la compagnia aveva riproposto l’eccezione di inoperatività della garanzia. La Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo la polizza inoperante perché la prima condotta colposa risaliva a epoca anteriore alla stipula del contratto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dei canoni ermeneutici e omesso esame della clausola di polizza che estendeva la garanzia alle richieste di risarcimento presentate e denunciate durante la vigenza del contratto; (2) violazione di giudicato e difetto di motivazione per avere la Corte dato rilievo a un preteso accertamento di colpa del professionista non decisivo e non coperto da giudicato; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omessa motivazione per non avere considerato le risultanze processuali sulla contestazione della colpa. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la polizza fosse di tipo claims made e che rilevasse la richiesta del terzo formulata durante la vigenza del contratto, anche se il fatto generatore era anteriore; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo per difetto di interesse, poiché la domanda risarcitoria della cliente era ormai definitivamente rigettata e l’oggetto residuo del giudizio riguardava solo l’operatività della garanzia e le spese di manleva. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per riesaminare l’operatività della polizza e regolare le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui, nella polizza claims made, conta la richiesta di risarcimento formulata nel periodo di efficacia del contratto anche se il fatto generatore è precedente; il giudice di rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e sulle spese relative al rapporto di chiamata, oltre a decidere sulla richiesta ex art. 1917, comma 3, c.c.
Norme richiamate
art. 7.13 condizioni generali di polizza
"l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo, presentate per la prima volta all’Assicurato e da lui denunciate alla società durante il periodo di efficacia del contratto"
clausola qualificata come tipica delle polizze claims made: l’operatività dipende dalla richiesta del terzo e dalla denuncia all’assicuratore nel periodo di efficacia della polizza, non dalla data del fatto generatore.
art. 7.14 condizioni generali di polizza
"qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa"
clausola letta come limite della garanzia e come pattuizione rilevante ai fini del massimale/serialità dei sinistri, non come regola che esclude l’operatività della copertura quando la richiesta del terzo intervenga nel periodo di vigenza del contratto.
va ricercata la comune intenzione delle parti; la Corte d’appello avrebbe dovuto attribuire alla clausola di polizza il significato coerente con la tipologia contrattuale e con il testo complessivo.
le clausole contrattuali devono interpretarsi le une per mezzo delle altre, evitando letture che svuotino di significato una clausola o confondano la disciplina dell’indennizzabilità con quella del massimale.
è il fondamento della domanda dell’assicurato per le spese sostenute nella resistenza alla pretesa del danneggiato; il suo esame dipende dall’operatività della garanzia.
i motivi difensivi privi di interesse concreto sono inammissibili quando la decisione residua non può incidere utilmente sulla posizione della parte ricorrente.
richiamato come parametro della doglianza sulla valutazione degli atti e delle prove, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto d’interesse.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per vizio di motivazione; il relativo esame è assorbito o comunque non scrutinabile nei motivi dichiarati inammissibili.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; il primo motivo è stato ritenuto fondato, gli altri inammissibili.
consente la riproposizione in appello dell’eccezione di inoperatività della garanzia da parte dell’assicuratore rimasto soccombente sul punto in primo grado.
richiamato nel secondo motivo per contestare un preteso giudicato su affermazioni incidentali del primo giudice, ritenute non decisive.
richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato interno; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto d’interesse.
richiamato nel secondo motivo a sostegno della tesi sulla devoluzione in appello; non esaminato nel merito per inammissibilità.
menzionato nella domanda risarcitoria della parte attrice per la liquidazione equitativa del danno ulteriore.
Massime di principio
- Nella polizza di responsabilità civile professionale formulata come claims made, l’operatività della garanzia dipende normalmente dal momento in cui la richiesta risarcitoria del terzo è formulata e denunciata all’assicuratore durante il periodo di efficacia del contratto, anche se il fatto generatore del danno è anteriore alla stipula.
- Quando il testo contrattuale contiene una clausola che disciplina la richiesta di risarcimento e una diversa clausola che regola i casi di condotta colposa seriale o protratta, il giudice deve interpretarle sistematicamente ex art. 1363 c.c., evitando di attribuire alla seconda una portata tale da svuotare la prima.
- La corretta qualificazione della polizza rispetto al modello claims made impone di distinguere tra regole sull’indennizzabilità del sinistro e regole sul massimale o sulla serialità degli atti colposi; non è consentito confondere tali piani interpretativi.
- I motivi di ricorso privi di utilità concreta sono inammissibili per difetto di interesse quando la decisione sul punto non può più incidere sulla posizione sostanziale del ricorrente, per effetto del giudicato formatosi su altri capi della sentenza.
- La domanda dell’assicurato volta al rimborso delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. presuppone la verifica dell’operatività della garanzia assicurativa e va riesaminata una volta esclusa l’erronea negazione della copertura.
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