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Ordinanza

Ordinanza n. 62/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “della delibera n°58 del 18 ottobre 2025 (notificata in pari data) recante "Dichiarazione dell'interesse artistico e storico, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)" del compendio immobiliare denominato Istituto Suore Figlie di Sant'Eusebio, sito in Moncrivello, Provincia di Vercelli”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ISTITUTO RELIGIOSO SUORE FIGLIE DI SANT’EUSEBIO il 14/01/2026: - “della delibera n°125 del 30 dicembre 2025 (notificata in pari data) recante "Dichiarazione dell'interesse artistico e storico, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)" del compendio immobiliare denominato Istituto Suore Figlie di Sant'Eusebio, sito in Moncrivello, Provincia di Vercelli”; - “della relazione storico-culturale e architettonica, degli elaborati planimetrici/catastali allegati, dei pareri e degli atti istruttori richiamati, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente”;

Giustizia amministrativa202600017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere ministeriali di dichiarazione dell'interesse artistico e storico del compendio immobiliare denominato Istituto Suore Figlie di Sant’Eusebio, nonché gli atti istruttori connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto religioso ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la delibera del 18 ottobre 2025 recante la dichiarazione dell'interesse artistico e storico del proprio compendio immobiliare ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. 42/2004. Con motivi aggiunti ha impugnato una successiva delibera del 30 dicembre 2025, avente il medesimo oggetto, nonché la relazione storico-culturale e architettonica, gli elaborati planimetrici e catastali, i pareri e gli atti istruttori richiamati. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni sottoposte al giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni sottese al giudizio non fossero suscettibili di sommaria delibazione nella fase cautelare e richiedessero gli approfondimenti propri della fase di merito. Nel bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, non ha quindi definito immediatamente la domanda cautelare mediante una sospensione espressa degli atti, ma ha accordato tutela cautelare attraverso la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004

    Indicato quale base normativa della dichiarazione dell'interesse artistico e storico del compendio immobiliare; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 12 d.lgs. 42/2004

    Indicato quale base normativa della dichiarazione dell'interesse artistico e storico del compendio immobiliare; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato per la domanda cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, quando la causa richiede approfondimenti incompatibili con la sommaria delibazione cautelare, di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni sottoposte in sede cautelare non sono suscettibili di sommaria delibazione e richiedono approfondimenti propri della fase di merito, il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché procedere a una sospensione immediata del provvedimento.
  • La scelta della misura cautelare deve risultare dal bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti; la fissazione ravvicinata del merito può costituire una forma di tutela cautelare anche in assenza di una sospensione espressa dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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