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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15692/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una persona fisica aveva ottenuto in primo grado, davanti al Giudice di Pace, una decisione favorevole in una controversia non ulteriormente specificata nel testo; il Tribunale di Napoli, in riforma integrale, aveva rigettato la domanda e condannato la parte attrice alle spese. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non entra nel merito dei motivi perché rileva un vizio processuale preliminare: nel ricorso la parte ha dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata in data 4/06/2025, circostanza che fa decorrere il termine breve di impugnazione e comporta l'onere di depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia della sentenza con relata di notifica, ovvero la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC. Tale documentazione non è stata depositata; inoltre, le parti intimate non si sono costituite e non risulta che gli atti mancanti siano stati acquisiti d'ufficio. La Corte esclude che possa operare il principio di sanatoria/recupero fondato sulla prova che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perché la notifica del ricorso alle controparti è avvenuta il 28/29 agosto 2025, quindi oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione del 31/03/2025.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notifica, dopo che la stessa parte ricorrente aveva allegato l'avvenuta notificazione della decisione impugnata. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 369 c.p.c.

    La parte che deduce la notificazione della sentenza impugnata deve depositarne copia munita della relata di notifica o della documentazione equivalente; l'omissione determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    La mancata produzione della documentazione richiesta dall'art. 369 non può essere sanata con produzione successiva e tardiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002

    In caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002

    Costituisce il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione afferma che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare tempestivamente la copia della decisione con la relata di notifica o la documentazione equivalente della notifica via PEC.
  • La mancata produzione della sentenza notificata, quando la notificazione è stata espressamente allegata nel ricorso, comporta improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., salvo che la documentazione risulti già nel fascicolo d'ufficio o prodotta dalle altre parti.
  • La successiva produzione della documentazione mancante non vale a sanare l'inadempimento se è tardiva rispetto al termine processuale rilevante.
  • Il principio che consente la procedibilità del ricorso in assenza della relata opera solo se risulta che il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza; se tale termine è spirato, il ricorso resta improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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