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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08803/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, cessato dal servizio per collocamento a riposo nel 2002 dopo una lunga carriera con funzioni dirigenziali dal 1978, ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva di 162,50 giorni di ferie non usufruite, asseritamente non corrisposta nell'ultimo prospetto paga. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione di norme costituzionali, codicistiche, processuali e contrattuali collettive, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la qualifica dirigenziale per affermare che il lavoratore potesse autonomamente programmare le ferie e avesse ritenuto tardiva o inesistente l'eccezione relativa alla maturazione delle ferie prima del 1978; con il secondo, violazione delle norme sulla prova documentale e omesso esame di fatti decisivi, oltre alla censura sulla tardività dell'istanza di esibizione. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo, perché nel pubblico impiego privatizzato il datore di lavoro, anche verso un dirigente, deve provare di aver messo il dipendente in condizione di fruire delle ferie mediante adeguata informazione e formale invito, avvertendolo in tempo utile della perdita del diritto e dell'indennità sostitutiva; la sola posizione dirigenziale e la possibilità organizzativa di programmare le ferie non bastano a far venir meno il diritto all'indennità se tali adempimenti datoriali non sono provati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione perché riesamini la causa nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata fondata sul principio, desunto dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto è fondamentale e il suo mancato godimento può comportare la perdita del diritto solo se il datore dimostri di aver invitato il lavoratore a fruirne e di averlo avvisato in modo accurato e tempestivo delle conseguenze della mancata fruizione.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Richiamato a fondamento del diritto alle ferie retribuite come diritto fondamentale del lavoratore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: spetta al datore di lavoro dimostrare di aver consentito la fruizione delle ferie e di aver avvisato il lavoratore della possibile perdita del diritto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel primo motivo come norme sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio.

  • art. 21, comma 13, CCNL dirigenza medica del 5 dicembre 1999

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina contrattuale delle ferie del dirigente medico.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia probatoria della scrittura privata.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di confessione e valore probatorio.

  • CGUE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, Stadt Wuppertal

    Richiamata per il principio europeo sul diritto alle ferie annuali retribuite e sulla prova gravante sul datore di lavoro.

  • CGUE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, causa C-619/16, Sebastian W. Kreuziger

    Richiamata per il principio secondo cui il lavoratore perde il diritto alle ferie e all'indennità solo se il datore prova di averlo posto in condizione di fruirne e avvertito della perdita.

  • CGUE, Grande Sezione, 6 novembre 2018, causa C-684/16, Max Planck

    Richiamata per la tutela del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite e per l'onere datoriale di dimostrare l'adempimento dei propri obblighi.

  • Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022

    Richiamata come precedente conforme sul diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel pubblico impiego privatizzato, anche per i dirigenti.

  • Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022

    Richiamata per affermare che l'autonomia organizzativa del dirigente non esclude il diritto all'indennità se il datore non prova di aver formalmente invitato alla fruizione delle ferie e di aver garantito condizioni organizzative compatibili.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto sussiste anche per il personale dirigenziale, salvo che il datore di lavoro provi di aver adempiuto ai propri obblighi di informazione, invito alla fruizione e avviso tempestivo della perdita del diritto.
  • Il datore di lavoro è gravato dell'onere di provare non solo di aver consentito in astratto il godimento delle ferie, ma di aver messo concretamente il lavoratore nelle condizioni di usufruirne, anche mediante formale sollecitazione se necessaria.
  • La mera possibilità per il dirigente di programmare autonomamente le proprie ferie non basta, di per sé, a escludere il diritto all'indennità sostitutiva se non è dimostrato che il datore abbia vigilato e indirizzato l'organizzazione del servizio in modo da non impedire il godimento delle ferie.
  • La perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità è configurabile solo se il lavoratore è stato avvisato in modo accurato e in tempo utile delle conseguenze della mancata fruizione, così da preservare la funzione di riposo e recupero propria delle ferie.
  • Quando una censura è assorbita dall'accoglimento di un motivo preliminare, non occorre esaminarla autonomamente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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