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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38089/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensori)

La controversia

I difensori di una società consortile in liquidazione, già parte del giudizio di legittimità concluso con ordinanza della Corte di cassazione n. 36756/2021, hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. deducendo che nel dispositivo dell’ordinanza era stata omessa la pronuncia sull’istanza, già formulata in memoria ex art. 378 c.p.c., di distrazione delle spese e dei compensi professionali in loro favore, quali difensori antistatari. Il ricorso è stato notificato alla banca controparte del giudizio definito dall’ordinanza da correggere e poi iscritto a ruolo. La questione esaminata dalla Corte riguarda quindi se l’omessa menzione della distrazione delle spese integri un errore materiale correggibile e se il ricorso sia ammissibile alla luce degli adempimenti notificatori richiesti dal procedimento ex art. 391-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione dell’ordinanza n. 36756/2021, rilevando che nel precedente giudizio era stata effettivamente richiesta la distrazione in favore dei difensori antistatari e che il dispositivo aveva omesso di darvi seguito, pur condannando alle spese. Ha quindi accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha ordinato di integrare il dispositivo dell’ordinanza, aggiungendo l’inciso con cui le spese sono "da distrarsi in favore dei difensori" della società. La Corte ha anche precisato che, nel procedimento di correzione, non operano le regole sulla soccombenza né quelle sul contributo unificato, mancando una parte che abbia resistito al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    "in qualsiasi tempo"; "con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti"; "rilevata d’ufficio dalla Corte"; "sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis primo e secondo comma"; "sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza"

    La correzione degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere chiesta senza limiti temporali, mediante ricorso soggetto alle forme del ricorso per cassazione, oppure rilevata d’ufficio; il procedimento si svolge secondo il rito camerale previsto dall’art. 380-bis c.p.c. e si conclude con ordinanza.

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione riguarda gli errori materiali o di calcolo presenti nel provvedimento della Cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento per la correzione segue le modalità camerali previste per l’adunanza non partecipata.

  • art. 365 c.p.c.

    Il ricorso per correzione deve essere proposto nelle forme previste per il ricorso per cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    La richiesta di distrazione era stata formulata nella memoria depositata nel precedente giudizio di legittimità.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte richiama la disciplina del contributo unificato, precisando che non trova applicazione nel caso del procedimento di correzione in mancanza di una parte resistente.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia nel dispositivo sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, quando l’istanza sia stata effettivamente proposta nel giudizio definito dal provvedimento, integra un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. in relazione all’art. 287 c.p.c.
  • La correzione degli errori materiali dei provvedimenti della Corte di cassazione è proponibile in ogni tempo e segue il rito camerale dell’art. 380-bis c.p.c., con decisione in forma di ordinanza.
  • Nel procedimento per correzione dell’errore materiale non si applicano automaticamente le regole sulla soccombenza né quelle sul contributo unificato quando non vi sia una parte effettivamente resistente al ricorso.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per correzione, è necessario il rispetto degli adempimenti notificatori verso la controparte del giudizio cui si riferisce il provvedimento da correggere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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