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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04618/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato che aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e che si è visto rigettare l'istanza dal Tribunale di sorveglianza. Il diniego era fondato sull'assenza di elementi nuovi rispetto a una precedente ordinanza di rigetto: era stata valorizzata una condotta di evasione del 2020, successiva ai fatti in espiazione, la manomissione del braccialetto elettronico e una latitanza terminata il 29 settembre 2022, elementi ritenuti indice di persistente pericolosità e tale da richiedere ulteriore osservazione intramuraria. Con il ricorso per cassazione il condannato deduceva due motivi, entrambi ritenuti manifestamente infondati: da un lato contestava il corretto esercizio del potere giurisdizionale e la valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza; dall'altro lamentava la mancata considerazione della relazione positiva dell'UEPE, che però la decisione impugnata aveva espressamente esaminato e motivatamente disatteso in ragione del complessivo comportamento negativo recente. La censura, in sostanza, mirava a una rivalutazione del merito del giudizio prognostico sulla risocializzazione e sul rischio di recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse esercitato legittimamente la propria discrezionalità nel negare l'affidamento in prova, sulla base di una motivazione logica e coerente, ancorata a dati concreti del percorso del condannato. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione, concedibile quando la valutazione della personalità e della condotta consenta una prognosi favorevole di risocializzazione e di prevenzione della recidiva.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    È richiamato come disciplina della detenzione domiciliare, misura alternativa eventualmente concedibile quando non sia raggiunto il presupposto emendativo richiesto per l'affidamento in prova, purché sia escluso il pericolo di nuovi reati.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato implicitamente per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve compiere una prognosi complessiva sulla capacità del condannato di reinserirsi socialmente e di non reiterare reati, valorizzando non solo la gravità del titolo di condanna ma anche la condotta successiva, i precedenti, le pendenze e gli esiti dell'osservazione intramuraria o dell'indagine socio-familiare.
  • La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non sono, da soli, elementi automaticamente ostativi alla misura alternativa; non è neppure necessario che il condannato abbia già compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che tale percorso appaia avviato.
  • La relazione positiva dell'UEPE o altri elementi favorevoli non vincolano il giudice se risultano superati da dati recenti e complessivamente negativi della condotta del condannato, purché il diniego sia sorretto da motivazione coerente e non illogica.
  • Le valutazioni del Tribunale di sorveglianza sulla concedibilità delle misure alternative sono espressione di discrezionalità di merito e non sono censurabili in cassazione quando la motivazione sia adeguata, logica e basata su un'esauriente ricognizione degli elementi rilevanti.
  • La scelta tra le diverse misure alternative alla detenzione richiede un giudizio prognostico unitario, ma differenziato in relazione alla maggiore o minore capacità contenitiva della misura; la cassazione interviene solo se tale giudizio presenta fratture logiche o violazioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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