Cassazione Civile, Ordinanza n. 08436/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
Nel giudizio originario un soggetto aveva impugnato una cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo che il titolo esecutivo non si fosse formato perché, a seguito di ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento, non era mai stata emessa l’ordinanza-ingiunzione. Il giudice di pace aveva però rimesso la causa al Tribunale ritenendo che la cartella riguardasse una sanzione in materia di lavoro e dunque fosse incompetente. Il Tribunale ha sollevato regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., sostenendo che la sanzione non atteneva al lavoro ma a una violazione del codice della strada, in particolare dell’art. 174 C.d.S., e che quindi la competenza spettasse al giudice di pace anche per le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. relative all’esistenza del titolo esecutivo o alla regolarità della notificazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Roma. Ha ritenuto che, dagli atti, la cartella opposta fosse stata emessa per una sanzione amministrativa prevista dall’art. 174 del codice della strada, materia devoluta alla competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Ha inoltre affermato che tale competenza si estende anche alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi proposte contro cartelle di pagamento emesse per sanzioni stradali, quando si contesti l’esistenza del titolo o la validità della cartella. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese. Le parti sono state rimesse dinanzi al giudice di pace con termine di legge per la riassunzione.
Norme richiamate
consente il regolamento di competenza promosso dal giudice che si ritenga incompetente o che contesti la declinatoria di competenza
attribuisce al giudice di pace la competenza sulle opposizioni relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, comprensive delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro cartelle emesse per tali sanzioni
la violazione contestata è ricondotta alla disciplina della circolazione stradale e non alla materia del lavoro
le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono attratte nella competenza del giudice di pace quando riguardino cartelle di pagamento emesse per sanzioni del codice della strada
Massime di principio
- La competenza per le opposizioni a cartelle esattoriali emesse per sanzioni amministrative del codice della strada appartiene al giudice di pace, anche quando l’opponente deduca l’inesistenza o l’inefficacia del titolo esecutivo.
- Ai fini della competenza, rileva la natura sostanziale della violazione posta a base della cartella; un eventuale collegamento solo astratto con altra materia non sposta la controversia se il fatto contestato resta una violazione della circolazione stradale.
- Le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro la cartella di pagamento seguono la competenza speciale prevista per la sanzione sottostante, quando contestino la mancanza del titolo o vizi della notificazione.
- Il giudice adito non può attribuirsi la competenza sulla base di una qualificazione erronea della sanzione se dagli atti emerge che essa deriva da violazione del codice della strada.
Come è indicizzato
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