Cassazione Civile, Ordinanza n. 29631/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente erogatore)
La controversia
Una società aveva ottenuto, previa istanza e stipula di un contratto, un contributo per la realizzazione di un'attività di servizi per il benessere fisico della persona e la preparazione atletica degli sportivi, articolato in parte come contributo in conto capitale, in parte come mutuo agevolato e in parte in conto gestione. L'ente erogatore, ritenendo non prodotta la documentazione attestante la realizzazione dell'investimento e lo svolgimento dell'attività per cinque anni, aveva dichiarato risolto il rapporto, revocato le agevolazioni ed emesso ingiunzione per la restituzione delle somme. L'opposizione all'ingiunzione, fondata su vizi formali del provvedimento e sulla insussistenza dei presupposti per la revoca, era stata respinta nei gradi di merito. In cassazione la società ricorrente proponeva tre motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.: il ricorso riproduce integralmente e pedissequamente atti e provvedimenti di merito senza una sintesi dei fatti rilevanti, rendendo oscura l'esposizione e demandando alla Corte il compito di selezionare le circostanze decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto introduttivo del giudizio di legittimità fosse redatto con tecnica meramente compilativa, mediante trascrizione integrale della sentenza impugnata e degli atti dei precedenti gradi, senza una esposizione sommaria e autosufficiente dei fatti di causa. Di conseguenza non ha esaminato i tre motivi di ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
il ricorso per cassazione deve contenere una narrazione sintetica, chiara e selettiva dei fatti rilevanti; la mera trascrizione integrale di atti e provvedimenti non soddisfa il requisito e comporta l'inammissibilità del ricorso.
richiamato per il procedimento camerale e per la riserva di deposito dell'ordinanza.
R.D. 14 aprile 1910, n. 639
richiamato come base dell'ingiunzione di pagamento emessa dall'ente erogatore per la restituzione delle somme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in misura pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiede un testo realmente sintetico e organizzato, che consenta alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda senza dover ricercare autonomamente i fatti rilevanti in una massa di atti trascritti.
- La riproduzione integrale e indiscriminata di sentenze, ricorsi e memorie di merito non integra autosufficienza, perché delega al giudice di legittimità la selezione del materiale decisivo e viola il dovere di chiarezza e sinteticità dell'atto.
- Un ricorso per cassazione strutturato per assemblaggio di documenti e atti processuali, privo di una concatenazione espositiva autonoma, è inammissibile anche se contiene astrattamente al suo interno tutti gli elementi fattuali del contenzioso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è tenuta anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29569/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29571/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29572/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29577/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29582/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29584/2024 del 18/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →