Cassazione Civile, Ordinanza n. 07864/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento di speciali assegni vitalizi collegati allo status di vittima del dovere, riferito a un militare deceduto in un incidente aereo. Dopo il decesso del militare, la madre aveva presentato domanda per ottenere i benefici in qualità di prima superstite nell’ordine dei beneficiari; la donna è però deceduta prima di ottenere risposta dall’amministrazione. Un figlio aveva coltivato la domanda della madre, ottenendo il riconoscimento dei benefici come erede della stessa. Gli altri figli, rimasti esclusi, sostenevano invece di aver diritto ai medesimi benefici jure proprio, perché il diritto sarebbe sorto in loro favore al momento dell’inserimento del congiunto nell’elenco delle vittime del dovere. Il Ministero aveva negato l’estensione del giudicato favorevole ottenuto dal fratello, ritenendo che gli esclusi non avessero coltivato la domanda originaria della madre. In Cassazione i ricorrenti denunciavano violazione dell’art. 3, comma 4, d.P.R. 243/2006, dell’art. 6 L. 466/1980, integrata dall’art. 4 L. 302/1990 e dall’art. 82, comma 4, L. 388/2000, sostenendo che i destinatari dei benefici dovessero essere individuati al momento dell’inserimento del nominativo del congiunto nella graduatoria ministeriale, e non alla data della domanda della madre.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, per i fratelli e le sorelle della vittima, i benefici spettano solo se conviventi e a carico della vittima, secondo la disciplina richiamata e la natura assistenziale delle provvidenze. Ha inoltre chiarito che i ricorrenti non potevano pretendere un diritto originario autonomo, come se la posizione della madre si replicasse automaticamente in ciascun figlio; l’unica via percorribile era coltivare la domanda già proposta dalla madre e subentrare nella sua posizione ereditaria, come avvenuto per il fratello che aveva proseguito il giudizio. Non essendo stato fatto ciò dai ricorrenti, la Corte ha confermato il rigetto deciso nei gradi di merito e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 3, comma 4, d.P.R. 243/2006
Richiamato dai ricorrenti quale norma che individua i destinatari dei benefici per vittime del dovere.
La Corte lo interpreta come disposizione che individua i superstiti beneficiari: coniuge e figli, poi genitori e, in mancanza di questi, fratelli, ma questi ultimi solo se conviventi e a carico della vittima.
Richiamato dai ricorrenti in combinazione con la disciplina dei benefici per le vittime del dovere.
Richiamato dai ricorrenti in combinazione con la disciplina dei benefici per le vittime del dovere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 206/2004, art. 5, commi 3 e 4
Menziosta nella ricostruzione della domanda originaria come base di uno degli assegni vitalizi richiesti.
d.P.R. 243/2006, art. 3, comma 3
Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite per l’inserimento nell’elenco dei superstiti ai fini dei benefici.
Massime di principio
- I benefici economici previsti per i superstiti delle vittime del dovere hanno natura assistenziale e spettano solo ai soggetti espressamente indicati dalla legge, secondo l’ordine e le condizioni stabilite dalla disciplina speciale.
- Per i fratelli e le sorelle della vittima, il diritto ai benefici non sorge in via automatica per il solo inserimento del congiunto nell’elenco delle vittime del dovere, ma richiede la prova dei requisiti ulteriori di convivenza e vivenza a carico, quando previsti dalla legge.
- Se il soggetto titolare della domanda originaria muore prima della definizione del procedimento, gli aventi causa possono subentrare solo coltivando quella stessa pretesa nella sua posizione processuale ed ereditaria; non possono invece rivendicare un autonomo diritto originario non previsto dalla disciplina.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di riconoscimento di un diritto non contemplato dalla norma applicabile, quando la pretesa contrasti con l’assetto legislativo dei beneficiari.
- rami
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