Cassazione Civile, Ordinanza n. 33233/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Le società ricorrenti avevano ottenuto in sede monocratica dalla Corte d'Appello un indennizzo Pinto per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare durata dal 22 marzo 1999 al 28 aprile 2021. Il decreto era poi stato revocato in sede di opposizione su ricorso del Ministero, ritenendo esclusa la presunzione di danno ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della L. n. 89 del 2001, perché i crediti ammessi al passivo, pur non essendo nulli, erano stati considerati irrisori in rapporto al patrimonio netto delle società. Le ricorrenti hanno dedotto in cassazione violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente desunto l'irrisorietà della pretesa solo dall'incidenza percentuale dei crediti sul patrimonio societario, senza valutare correttamente il valore assoluto dei crediti e gli altri parametri richiesti dalla giurisprudenza convenzionale e di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la nozione di "irrisorietà della pretesa o del valore della causa" deve essere letta in coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU e con i criteri elaborati dalla Cassazione, valorizzando sia il valore oggettivo della posta in gioco sia le conseguenze della violazione. Ha censurato la Corte d'Appello perché aveva fondato il diniego dell'indennizzo solo sull'esiguità dell'incidenza dei crediti sul patrimonio delle società, trascurando di considerare il valore delle pretese ammesse al passivo e gli ulteriori profili rilevanti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89
la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio per irragionevole durata può operare solo quando la pretesa o il valore della causa siano effettivamente irrisori; il giudice deve motivare e valutare anche eventuali elementi contrari
art. 6, par. 1, CEDU
la legge Pinto va interpretata in coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU sul diritto alla ragionevole durata del processo e sulla nozione di irrilevanza/bagatellare della pretesa
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
richiamato come parametro convenzionale a sostegno della tutela del credito e della valutazione della posta in gioco
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale di ragionevole durata del processo
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro di conformazione interna agli obblighi convenzionali
art. 35 § 3, lett. a), CEDU
richiamato per la nozione convenzionale di abuso del ricorso individuale quando la somma è irrisoria o il ricorso non incide sui legittimi interessi del ricorrente
art. 34 CEDU
richiamato in connessione con l'abuso del ricorso individuale
art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU
richiamato come base del parametro della "posta in gioco" e della soglia minima di gravità
richiamata come legge che ha introdotto nell'art. 2 L. n. 89/2001 l'elenco delle presunzioni iuris tantum
Massime di principio
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, prevista dalla legge Pinto per le controversie con pretesa o valore irrisori, è una presunzione iuris tantum che può essere applicata solo dopo una verifica effettiva della concreta irrisorietà della posta in gioco.
- L'"irrisorietà" non può essere desunta in modo esclusivo dall'incidenza percentuale del credito sul patrimonio del richiedente: occorre considerare anche il valore assoluto della pretesa, la natura del diritto coinvolto, la gravità dell'incidenza della violazione e, ove rilevante, la situazione personale del richiedente.
- Nei giudizi di equa riparazione promossi da persone giuridiche, la valutazione della condizione del richiedente non è esclusa per principio, ma deve tener conto delle ricadute della durata irragionevole sugli organi e sui soggetti preposti alla gestione, senza che l'esigenza di patrimonializzazione della società comporti automaticamente l'esclusione dell'indennizzo.
- Il giudice di merito, nell'applicare l'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001, deve confrontarsi con i criteri elaborati dalla Corte EDU e non può restringere la tutela della legge Pinto oltre i limiti consentiti dalla nozione convenzionale di pretesa bagatellare.
- La verifica della "posta in gioco" richiede una valutazione complessiva della violazione e delle sue conseguenze, non una comparazione meramente economica tra l'importo del credito e il patrimonio del ricorrente.
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