Cassazione Penale, Sentenza n. 19994/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità del giudizio d'appello in rito cartolare per tardivo invio della requisitoria del Procuratore generale al difensore (conclusioni pervenute il 28/09/2022, giorno di scadenza del termine per la replica della difesa), con espresso richiamo al pregiudizio subito dalla mancata tempestiva ricezione delle conclusioni
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che, nel processo trattato in forma cartolare, la tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente nullità: occorre verificare il concreto pregiudizio per la difesa. Nel caso concreto la requisitoria era generica (si limitava a ritenere infondate le richieste di assoluzione e chiedeva, in termini favorevoli all'imputato, l'estinzione del reato contravvenzionale e la rideterminazione della pena) e il difensore aveva immediatamente inviato memoria segnalando il vizio, sicché non è emersa una lesione effettiva delle facoltà difensive. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. in legge)
Disciplina la trattazione cartolare in Cassazione durante l'emergenza pandemica; la Corte osserva che il mancato rispetto dei termini previsti non integra automaticamente nullità, salvo che non sia stata compromessa la possibilità di concludere
art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022 e art. 5-duodecies, d.l. 162/2022 (convertito in legge 199/2022)
Rinvii normativi che hanno prorogato la possibilità di trattazione cartolare; utilizzati per legittimare la trattazione del ricorso senza intervento delle parti
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma generale sulle nullità: la Corte richiama la necessità di ricondurre le ipotesi non espressamente previste a queste clausole generali e di verificare la sussistenza di un concreto vulnus difensivo per dichiarare la nullità
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Citata come riferimento giurisprudenziale per i limiti della nullità nel rito cartolare: il mancato rispetto dei termini non costituisce di regola una nullità generale salvo impedimento della possibilità di concludere
Delitti per i quali, in grado di appello, è stata rideterminata la pena; menzionati in fatto come oggetto del giudizio di merito
Massime di principio
- Nel rito cartolare la tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non comporta automaticamente nullità del giudizio: va valutato il concreto pregiudizio subito dalla difesa
- Per ottenere l'annullamento per violazione procedurale è necessario dimostrare che la tardiva comunicazione abbia effettivamente precluso o compromesso l'esercizio delle facoltà difensive (ad es. impossibilità di replicare in modo effettivo)
- La tempestiva eccezione da parte del difensore (anche mediante immediata memoria che segnala il vizio) è rilevante e può eliminare il vulnus, dato che offre comunque la possibilità di replica
- Nella valutazione conta il contenuto della requisitoria: conclusioni generiche e non nuove argomentazioni sostanziali riducono la probabilità di dimostrare un pregiudizio concreto
- La giurisprudenza è variegata: esistono orientamenti che ammettono nullità se manca la comunicazione o se essa è tardiva, ma prevale il principio che la nullità è rilevante solo se concreta e non puramente formale
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