Cassazione Civile, Ordinanza n. 35282/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi in favore della società appaltatrice per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti e di una fornitura, nonché dell'IVA relativa a un'operazione di vendita di beni strumentali. La società committente ha proposto opposizione deducendo: grave inadempimento dell'appaltatrice nell'esecuzione dell'appalto, per ritardo nella consegna, abbandono del cantiere, vizi e difformità; intervenuti accordi successivi che avrebbero modificato il contenuto originario del rapporto; avvenuto pagamento di quanto dovuto; insussistenza della pretesa IVA. Ha inoltre formulato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni per il ritardo nell'apertura del locale ristorante. La corte d'appello ha accolto solo in parte il gravame della committente, revocando uno dei decreti ingiuntivi e rideterminando il credito dell'appaltatrice in euro 144.000 oltre IVA, ma ha rigettato l'eccezione di inadempimento e la riconvenzionale. In cassazione la ricorrente ha denunciato: contraddittorietà e omessa motivazione nella quantificazione del corrispettivo, per non avere la corte sottratto correttamente sia l'acconto di euro 20.000 sia lo sconto di euro 14.000; violazione delle regole sull'onere della prova e sui poteri del giudice, per avere omesso di considerare l'acconto e rideterminato erroneamente il residuo prezzo; travisamento della consulenza tecnica d'ufficio, che secondo la ricorrente avrebbe attestato l'esecuzione solo parziale delle opere e l'intervento di terzi per il completamento; erroneo rigetto dell'eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale, perché la corte avrebbe reputato dimostrata la completa esecuzione dei lavori sulla base di una lettura distorta degli atti; mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte per dimostrare l'abbandono del cantiere e la mancata ultimazione delle opere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quinto. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse motivato in modo incoerente e insufficiente sulla quantificazione del credito residuo, non spiegando il rapporto tra corrispettivo originario, acconto già versato e sconto riconosciuto. Ha inoltre ravvisato un travisamento della prova e della consulenza tecnica, perché il giudice di merito aveva attribuito alla CTU un contenuto diverso da quello effettivo, desumendone l'integrale esecuzione dei lavori, mentre dagli atti risultava che le opere erano state completate solo in parte da terzi. La Cassazione ha richiamato il principio per cui, in caso di contestazione dell'entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, spetta a quest'ultimo provare l'effettiva natura ed entità delle opere per le quali chiede il compenso. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
È stata richiamata per le censure di omesso esame, violazione di legge e travisamento della prova; la Corte ammette il sindacato di legittimità quando il giudice di merito attribuisca alla prova un contenuto oggettivamente diverso da quello risultante dagli atti.
In tema di appalto, in presenza di contestazione sull'entità delle opere eseguite, l'appaltatore che chieda il compenso deve dimostrare la natura, l'entità e la consistenza dei lavori per cui pretende il pagamento.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sul riparto dell'onere probatorio e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'asserito mancato esame delle domande ed eccezioni relative all'inadempimento e al pagamento.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla corretta applicazione delle norme di diritto nella valutazione della controversia.
La Corte afferma che la decisione non può fondarsi su prove ritenute esistenti ma in realtà non risultanti dagli atti; il travisamento della prova è deducibile in cassazione quando il dato probatorio utilizzato sia diverso o inconciliabile con quello processuale effettivo.
Richiamato nel ricorso in relazione alla valutazione delle prove e al denunciato travisamento delle risultanze istruttorie.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento.
È l'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente per paralizzare la pretesa di pagamento dell'appaltatrice; la Corte ricorda che tale eccezione impone di verificare l'effettivo adempimento della controprestazione.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di confessione e delle conseguenze probatorie di eventuali ammissioni di parte.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di confessione giudiziale e valore delle dichiarazioni processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'istruzione probatoria e alla valutazione delle dichiarazioni rese in giudizio.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della confessione e delle prove dichiarative.
Richiamato nel quinto motivo per sostenere la necessità di ammettere la prova testimoniale idonea a dimostrare l'abbandono del cantiere e il mancato completamento dei lavori.
Massime di principio
- In caso di controversia sul corrispettivo dovuto all'appaltatore, il giudice deve ricostruire in modo coerente il prezzo originario, gli acconti già versati e gli eventuali sconti o riduzioni pattuite, dando conto analitico delle operazioni che conducono alla determinazione del residuo credito.
- Quando il committente contesta l'entità o il completamento delle opere appaltate, l'appaltatore che agisce per il pagamento deve provare specificamente la natura, la consistenza e l'estensione dei lavori effettivamente eseguiti; il diritto al compenso non può dirsi acquisito per la parte contestata in mancanza di prova adeguata.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione quando il giudice di merito attribuisca a una consulenza tecnica o ad altro atto processuale un contenuto oggettivamente diverso da quello effettivo, senza che ciò comporti una rivalutazione del merito.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. richiede un effettivo accertamento dell'adempimento della controprestazione, non potendo essere rigettata sulla base di una lettura erronea o parziale delle risultanze istruttorie.
- In presenza di prove decisive dedotte per dimostrare l'abbandono del cantiere o il completamento dell'opera da parte di terzi, il giudice deve valutarne l'effettiva rilevanza; l'omesso o errato apprezzamento di tali dati può determinare la cassazione della sentenza.
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