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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15518/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e non consentite in sede di legittimità, oltre che meramente riproduttive di questioni già affrontate dall'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi profili di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato provvedimenti disciplinari e valutazioni dell'amministrazione penitenziaria in relazione a condotte tenute durante la traduzione e la convocazione davanti al consiglio di disciplina. Le doglianze, qualificate come violazione di legge, investivano gli artt. 38, comma 2, 40, comma 2, ord. pen., nonché gli artt. 81, comma 4, 77, comma 1, nn. 6) e 16) d.P.R. n. 230/2000. In sintesi, la difesa contestava la legittimità dei provvedimenti e la regolarità del procedimento disciplinare, lamentando anche la mancata fissazione di data e ora della convocazione e sostenendo che il comportamento del ricorrente fosse stato valutato in modo erroneo. La Corte rileva però che i motivi erano generici e sostanzialmente ripetitivi di questioni già esaminate e disattese dall'ordinanza impugnata. In particolare, il provvedimento di merito aveva ritenuto che il ricorrente avesse simulato un malore, che dovesse comunque ottemperare all'ordine degli agenti di indossare le manette, che il detenuto in regime 41-bis sia tenuto a sottoporsi ai controlli previsti dalla circolare DAP, che la convocazione al consiglio di disciplina fosse stata legittima e che l'eventuale pregiudizio difensivo derivasse dalle scelte dell'interessato, il quale aveva rinunciato a comparire o si era rifiutato di presentarsi senza valido impedimento.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, l. 26 luglio 1975, n. 354

    richiamato dalla difesa come norma violata; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare la genericità del motivo

  • art. 40, comma 2, l. 26 luglio 1975, n. 354

    richiamato dalla difesa come norma violata; non viene oggetto di specifica lettura nel merito

  • art. 81, comma 4, d.P.R. n. 230/2000

    richiamato dalla difesa; la Corte non ne tratta nel merito perché considera i motivi generici

  • art. 77, comma 1, nn. 6) e 16), d.P.R. n. 230/2000

    richiamato dalla difesa; la Corte non entra nel merito della censura

  • art. 41-bis ord. pen.

    è richiamato per distinguere il regime di traduzione e il dovere di sottoporsi ai controlli previsti per i detenuti sottoposti a tale regime

  • art. 25.1, comma 1, circolare DAP

    richiamato per affermare l'obbligo del detenuto 41-bis di sottoporsi ai controlli all'uscita e al rientro dai passeggi

  • art. 177 c.p.p.

    la Corte lo richiama per affermare che l'inosservanza delle disposizioni sugli atti processuali comporta nullità solo nei casi previsti dalla legge

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure formulate in modo generico o meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • Quando l'ordinanza impugnata affronta puntualmente i rilievi difensivi e fornisce una motivazione specifica, il ricorso che non si confronta realmente con tale ratio è inammissibile.
  • Nel regime penitenziario differenziato, il detenuto resta tenuto a ottemperare agli ordini funzionali al regolare svolgimento del servizio penitenziario e non può paralizzarli mediante un sindacato estemporaneo sulla loro legittimità.
  • L'eventuale compressione delle prerogative difensive non è imputabile all'amministrazione quando risulti che la mancata comparizione o la rinuncia a comparire dipendano da una scelta dell'interessato.
  • La deduzione di nullità per inosservanza di disposizioni procedurali richiede una specifica previsione di legge; in mancanza, la violazione non determina nullità.
  • La mancata presentazione davanti all'organo disciplinare, in assenza di un legittimo impedimento, consente di escludere che il preteso pregiudizio difensivo derivi dall'operato dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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